Codice civile

Art. 28 c.c. — Trasformazione delle fondazioni

[1]Quando lo scopo e' esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilita', o il patrimonio e' divenuto insufficiente, l'autorita' governativa, anziche' dichiarare estinta la fondazione, puo' provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volonta' del fondatore.

[2]La trasformazione non e' ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

[3]Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o piu' famiglie determinate.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non si è creduto opportuno di prevedere, fra le ipotesi di trasformazione di una fondazione (art. 28), quella riguardante l'esuberanza del reddito, anzitutto perchè non è frequente, in secondo luogo perchè la norma costituirebbe un incitamento a tenere immutata la potenzialità redditizia del patrimonio della fondazione ovvero a dilapidare gli eventuali redditi esuberanti. Non è stata neppure accolta la proposta di consentire la trasformazione della fondazione anche quando vi siano clausole di riversibilità, le quali resterebbero così inefficaci. A prescindere dalla considerazione che in queste fondazioni, data la loro natura e la loro finalità, appare decisiva la volontà di chi le ha costituite, disponendo con quelle determinate condizioni dei propri beni, è da tenere presente soprattutto, dal lato politico-sociale, che una disposizione di carattere generale, la quale escludesse il rispetto della volontà del testatore in ordine alla destinazione ulteriore dei beni, potrebbe essere pericolosa e in ogni caso sarebbe poco conveniente, perchè eserciterebbe una spinta contraria allo spirito di bene licenza, al quale va lasciato, quanto più è possibile, libero campo di manifestarsi D'altra parte, qualora si presentassero casi cospicui di singolare rilievo, lo Stato potrebbe pur provvedere con legge speciale, senza addivenire con ciò all'affermazione di un principio generale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 53

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art28 · fonte del testo

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