Art. 2669 c.c. — Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985. Leggi il testo vigente →
[1]La trascrizione puo' essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato.
[2]In tal caso pero' il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'art. 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985
