Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Divieti relativi agli atti non registrati (articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[2]1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, ne' allegare agli stessi, ne' ricevere in deposito, ne' assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. 2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito ne' assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui all'articolo 67, comma 2, lettera e). 3. Gli impiegati di cui al comma 2, possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso, e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della registrazione d'ufficio. 4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di societa' nel registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o negli albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della societa'. 5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari. 6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, ne' per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale e' emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura della cancelleria presso la quale e' stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutivita'; in questo caso gli atti in base ai quali e' stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo. 7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella dell'allegato 1 al presente testo unico, devono essere inviati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.

Testo vigente dal 12 agosto 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art66 · fonte del testo

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