Codice civile

Art. 1977 c.c. — Nozione

La cessione dei beni ai creditori e' il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attivita' e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La parte del libro nelle obbligazioni destinata ai singoli contratti si chiude con la disciplina della cessione dei beni creditori, che l'ordinamento positivo già riconosceva attraverso il richiamo fatto nella tariffa allegata alla legge sull'imposta di registro. La configurazione pratica del contratto si trae dal duplice incarico che il debitore dà ai suoi creditori o ad alcuni di essi, di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti (articolo 1977). Così essendo, alla denominazione di «cessione» e di «cedente» data alle parti, deve attribuirsi un significato che trascende quello tipico relativo alla cessione dei crediti o alla cessione di contratto. In effetti, nel rapporto in esame, la titolarità dei beni rimane nel debitore fino a quando essi non vengano trasferiti a seguito della liquidazione; tanto è vero che il debitore ha diritto al residuo della liquidazione (art. 1982) e ha diritto al controllo e al rendiconto della gestione (art. 1983, primo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 775

  • Non è imposta la partecipazione al contratto di tutti i creditori; ciò avrebbe reso quasi impossibile la formazione del rapporto, anche perchè talora neppure il debitore conosce l'esistenza di tutti i suoi creditori. Nemmeno è necessario che la cessione abbia per oggetto tutto il patrimonio (articoli 1977 e 1980, terzo comma): se pure nelle cessioni parziali non si ha di mira, in via di massima, la par conditio creditorum, tuttavia esse possono realizzare un risultato meritevole di tutela nei casi in cui non risultino lesi gl'interessi degli altri creditori. La tutela di questi ultimi, ossia dei creditori che non hanno partecipato al contratto e quindi alla ripartizione del ricavato della liquidazione, si realizza in vario modo a seconda che siano anteriori o posteriori alla cessione. I creditori anteriori, in base alla regola generale contenuta nell'art. 2915, dovrebbero rispettare il vincolo di indisponibilità afferente i beni ceduti (art. 1980, primo comma), salvo impugnazione del contratto secondo le regole generali. Invece, in deroga alla suddetta norma, i creditori stessi possono agire esecutivamente anche su tali beni, indipendentemente dal risultato favorevole della revocatoria (art. 1980, secondo comma). La ragione di tale disposizione di favore sta nel fatto che, per impugnare in revocatoria la cessione, i creditori estranei ad essa dovrebbero dimostrare la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato da parte di tutti i creditori cessionari; e tale prova sarebbe difficoltosa. Per i creditori posteriori invece, che non possono contare sui beni del debitore perchè vincolati, per effetto della cessione, a favore di altri creditori, si torna alla regola del citato art. 2915; e cioè essi non possono far valere le loro ragioni su tali beni, sempre che ricorrano le condizioni di opponibilità del vincolo stabilite nella disposizione richiamata (arg. dall'art. 1980, secondo comma). S'intende che ai creditori anteriori possono essere opposti gli atti di alienazione legittimamente posti in essere dai liquidatori.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 776

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1977 · fonte del testo

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