Art. 2638 c.c. — Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

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[1]Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

[2]Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Testo in vigore dal 16 aprile 2002 al 12 gennaio 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

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  • L'art. 2636 stabilisce - nei limiti, s'intende, in cui le varie situazioni lo consentono - l'estensione delle norme di cui agli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630 anche agli amministratori giudiziari previsti per il caso di imprese che non osservino gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo (art. 2091) o di gravi irregolarità da parte degli amministratori o sindaci di società per azioni nell'adempimento dei loro doveri(art. 2409), ed ai commissari governativi che possono essere nominati per le società cooperative che funzionino irregolarmente (art. 2543) o per i consorzi la cui attività si svolga in modo non conforme agli scopi per cui vennero creati (art. 2619). Alla gravità delle funzioni che questi organi assumono, quale espressione non della volontà dell'impresa soggetta ad amministrazione giudiziaria, ma degli organi statuali cui spetta il controllo sull'attività dell'impresa, non può non corrispondere adeguata responsabilità per le infrazioni in cui a loro volta incorrano. Ed è appena utile avvertire che ai reati di cui essi si rendono colpevoli non può applicarsi l'aggravante dell'art. 61, n. 9 del codice penale, essendo l'indole pubblica delle funzioni attribuite all'agente che li commette già implicita nella indicazione del soggetto del reato. A completare poi la disciplina, che già le norme del codice penale comune apprestano circa le responsabilità in cui gli amministratori giudiziari e i commissari governativi in parola possono incorrere, sono previste nel presente codice tre nuove figure di reato, per fatti di cui non è contestabile la natura criminosa: l'interesse privato negli atti della gestione loro affidata (art. 2637), l'accettazione di retribuzione non dovuta (art. 2638) e l'omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio (art. 2639). Queste particolari figure di reato, che nella legge speciale trovano riscontro in analoghe figure di reato a carico del curatore del fallimento, sono intese a salvaguardare gli interessi dell'impresa e dei terzi quando gli organi normali dell'amministrazione siano, per qualunque motivo, venuti meno.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1063

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 16 aprile 2002. 58 parole tolte, 183 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, e' punitoaggiunto: Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da tolto: sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila.

tolto: Nei casi piu' gravi puo' inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese aggiunto: uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

aggiunto: Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2638 · fonte del testo

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