Art. 147 — Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo

Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Nei casi piu' gravi puo' inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art147 · fonte del testo

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