Codice civile

Art. 2636 c.c. — Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Testo vigente dal 16 aprile 2002

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa l'equiparazione dei direttori generali agli amministratori, agli effetti della responsabilità penale, prevista in numerose disposizioni di questo titolo, è appena il caso di osservare che la nozione di «direttore generale» è più ristretta di quella di «direttore» che le attuali norme penali in materia di società commerciali prevedono. È connesso allo sviluppo delle imprese il normale fenomeno della loro divisione per rami, reparti o stabilimenti, a capo di ciascuno dei quali viene stabilmente preposto un direttore o institore. Ora a questi, se spettano facoltà di direzione sull'andamento tecnico e amministrativo del rispettivo ramo, reparto o stabilimento, non ne spetta alcuna circa l'andamento economico e amministrativo dell'impresa in generale, rimesso invece al direttore generale di tutti i rami o reparti. È sembrato perciò eccessivo l'estendere ai primi responsabilità penali che non possono gravare se non sui direttori generali. Ciò non significa però che per le società per azioni la nozione di direttore generale, agli effetti delle presenti norme, sia quella del direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2396, poichè questa disposizione ha solo riguardo alla particolare disciplina della responsabilità patrimoniale dei direttori generali verso la società e verso i terzi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1062

  • L'art. 2636 stabilisce - nei limiti, s'intende, in cui le varie situazioni lo consentono - l'estensione delle norme di cui agli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630 anche agli amministratori giudiziari previsti per il caso di imprese che non osservino gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo (art. 2091) o di gravi irregolarità da parte degli amministratori o sindaci di società per azioni nell'adempimento dei loro doveri(art. 2409), ed ai commissari governativi che possono essere nominati per le società cooperative che funzionino irregolarmente (art. 2543) o per i consorzi la cui attività si svolga in modo non conforme agli scopi per cui vennero creati (art. 2619). Alla gravità delle funzioni che questi organi assumono, quale espressione non della volontà dell'impresa soggetta ad amministrazione giudiziaria, ma degli organi statuali cui spetta il controllo sull'attività dell'impresa, non può non corrispondere adeguata responsabilità per le infrazioni in cui a loro volta incorrano. Ed è appena utile avvertire che ai reati di cui essi si rendono colpevoli non può applicarsi l'aggravante dell'art. 61, n. 9 del codice penale, essendo l'indole pubblica delle funzioni attribuite all'agente che li commette già implicita nella indicazione del soggetto del reato. A completare poi la disciplina, che già le norme del codice penale comune apprestano circa le responsabilità in cui gli amministratori giudiziari e i commissari governativi in parola possono incorrere, sono previste nel presente codice tre nuove figure di reato, per fatti di cui non è contestabile la natura criminosa: l'interesse privato negli atti della gestione loro affidata (art. 2637), l'accettazione di retribuzione non dovuta (art. 2638) e l'omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio (art. 2639). Queste particolari figure di reato, che nella legge speciale trovano riscontro in analoghe figure di reato a carico del curatore del fallimento, sono intese a salvaguardare gli interessi dell'impresa e dei terzi quando gli organi normali dell'amministrazione siano, per qualunque motivo, venuti meno.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1063

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 16 aprile 2002. 68 parole tolte, 34 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonche' ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.

tolto: Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del quinto comma dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo minima dell'art. 2630aggiunto: Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2636 · fonte del testo

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