Art. 2630 c.c. — Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi

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[1]Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila gli amministratori, che:

  • 1)emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;
  • 2)violano le disposizioni degli articoli 2357 e 2358 o quelle degli articoli 2483 e 2522, o le disposizioni degli articoli 2359 e 2360;
  • 3)influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti.

[2]Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila gli amministratori, che:

  • 1)percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389;
  • 2)omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;
  • 3)assumono per conto della societa' partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 277/2002

    Altra decisione
    24 giugno 2002

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2630, secondo comma, numero 2, del codice civile, in relazione all'art. 2446, primo comma, dello stesso codice, sollevata, n riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine certo e preciso oltre il quale l'omessa convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore costituisce reato. Infatti, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, il quale, all'art. 1, nel sostituire integralmente il titolo XI del libro V del codice civile, ha fra l'altro disposto, col nuovo art. 2631 cod. civ., la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omessa convocazione di assemblea, stabilendo che l'illecito si consuma - ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare detta convocazione - allorché «siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci»; sicché si impone un nuovo esame della rilevanza della questione a seguito dello 'jus superveniens'.

    Art. 2630 c.c. · Art. 2446 c.c. · Art. 25 cost. · Art. 11 Delega al Governo per la riforma del diritto societario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa l'equiparazione dei direttori generali agli amministratori, agli effetti della responsabilità penale, prevista in numerose disposizioni di questo titolo, è appena il caso di osservare che la nozione di «direttore generale» è più ristretta di quella di «direttore» che le attuali norme penali in materia di società commerciali prevedono. È connesso allo sviluppo delle imprese il normale fenomeno della loro divisione per rami, reparti o stabilimenti, a capo di ciascuno dei quali viene stabilmente preposto un direttore o institore. Ora a questi, se spettano facoltà di direzione sull'andamento tecnico e amministrativo del rispettivo ramo, reparto o stabilimento, non ne spetta alcuna circa l'andamento economico e amministrativo dell'impresa in generale, rimesso invece al direttore generale di tutti i rami o reparti. È sembrato perciò eccessivo l'estendere ai primi responsabilità penali che non possono gravare se non sui direttori generali. Ciò non significa però che per le società per azioni la nozione di direttore generale, agli effetti delle presenti norme, sia quella del direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2396, poichè questa disposizione ha solo riguardo alla particolare disciplina della responsabilità patrimoniale dei direttori generali verso la società e verso i terzi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1062

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2630 · fonte del testo

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