Art. 2621 c.c. — False comunicazioni sociali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1986 al 23 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →
Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:
- 1)i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della societa' o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
- 2)gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformita' da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;
- 3)gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:
- a)in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
- b)ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
- c)ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in difformita' da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.
Testo in vigore dal 5 marzo 1986 al 23 gennaio 1992
