Art. 2617 c.c. — Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli

Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi e' fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/1963

    Questione infondata
    9 aprile 1963

    Si deve ritenere che il sistema dell'ammasso obbligatorio possa avere giustificazione anche quale strumento idoneo a realizzare i limiti, i programmi e i controlli consentiti dalle norme contenute nell'art. 41 della Costituzione. Anche su questo punto la Corte ha avuto occasione di manifestare il proprio pensiero, e nella sentenza n. 5 del 1962 già citata e nell'altra n. 54 del 5 giugno 1962. Ne' può essere considerata in contrasto con l'art. 41 della Costituzione la norma, contenuta nell'art. 2617 del Codice civile, la quale stabilisce che, quando la legge prescriva l'ammasso di prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi deve essere fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali: alla condizione, s'intende, che queste leggi speciali non violino, nel dettare la disciplina dei consorzi e degli ammassi, norme della Costituzione. Ne consegue che occorre dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 2617 del Codice civile.

    Art. 2617 c.c. · Art. 41 cost. · Art. 2616 c.c. · Art. 7 Provvedimenti a favore della citta' di Napoli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina finora esaminata riguarda i consorzi volontari; ma poichè i loro fini devono essere coordinati con le esigenze dell'organizzazione nazionale della produzione, sono previste, con una norma generale, che va decisamente oltre le disposizioni della legge 16 giugno 1932, n. 834, sia la costituzione obbligatoria dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, sia la trasformazione in obbligatori di quelli volontari, mediante provvedimento dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate (art. 2616). Tra le applicazioni di questa norma generale, ha particolare importanza nella struttura politica economica del nostro Paese quella relativa agli ammassi dei prodotti agricoli menzionata dall'art. 2617, pur con un rinvio alle disposizioni delle leggi speciali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1056

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2617 · fonte del testo

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