Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2616 e 2617

del Codice civile e delle norme sulla disciplina della produzione e del

commercio della canapa contenute nel R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85,

convertito in legge 2 aprile 1936, n. 613; nel R.D.L. 3 febbraio 1936,

n. 279, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 614; nel R.D.L. 11 giugno

1936, n. 1393, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 215; nel R.D.L.

8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 243;

negli artt. 3, 4, 6 e 10 del D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n. 213; nella

legge 30 giugno 1952, n. 813; nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n.

297, e negli artt. 2 e 3 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, promosso

con ordinanza emessa il 2 aprile 1962 dal Pretore di Frattamaggiore nel

procedimento penale a carico di Liotti Fioravante, iscritta al n. 83

del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Liotti Fioravante;

udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

udito l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per Liotti Fioravante.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di

Frattamaggiore, la difesa del sig. Fioravante Liotti, imputato della

contravvenzione prevista dagli artt. 6 e 22 del R.D.L. 8 novembre 1936,

n. 1955, in relazione all'art. 6 del D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n.

213, richiamati in vigore dalla legge 30 giugno 1952, n. 813, per

essersi illecitamente procacciato kg. 116 di canapa pettinata, tipo

speciale, sollevò la questione di legittimità costituzionale delle

norme contenute nel D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito in legge 2

aprile 1936, n. 613, e in particolare nell'art. 6; nel D.L. 3 febbraio

1936, n. 279, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 614; nel D.L. 11

giugno 1936, n. 1393, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 215; nel

D.L. 8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18 gennaio 1937, n.

243, in particolare negli artt. 22 e 23; negli artt. 3, 4, 6 e 10 del

D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n. 213; nell'art. 1 della legge 30 giugno

1952, n. 813; nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297; negli

artt. 2 e 3 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, e negli artt. 2616 e

2617 del Codice civile.

Il Pretore, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente

infondata, con ordinanza 2 aprile 1962 ha sospeso il giudizio e

trasmesso gli atti a questa Corte. L'ordinanza è stata notificata al

Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due

rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9

giugno 1962.

2. - Si legge nell'ordinanza che la disciplina della produzione e

del commercio della canapa, quale risulta dai procedimenti legislativi

impugnati, trovava giustificazione nel sistema corporativo un tempo

vigente in Italia e nella particolare situazione del Paese durante la

guerra, ma che essa è ora in "radicale contrasto" con norme

fondamentali della nuova Costituzione, e precisamente col principio di

libertà dell'iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 della

Costituzione, e con l'altro di eguaglianza dei cittadini davanti alla

legge, proclamato dall'art. 3 della Costituzione, "senza che nella

specie possano ritenersi ricorrenti le condizioni previste dal secondo

e terzo comma dell'art. 41 e dalla norma contenuta nell'art. 43, come

limitazioni poste ai principi stessi".

3. - Nel presente giudizio si è costituito il sig. Fioravante

Liotti, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Carlo Jemolo. Nelle

deduzioni, depositate in cancelleria il 19 maggio 1962, premessa

l'esposizione del regime attualmente in vigore per la produzione e il

mercato della canapa, si richiama l'attenzione della Corte sui seguenti

punti:

a) l'art. 2 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, attribuisce al

Consorzio nazionale produttori canapa uno scopo permanente ("promuovere

il miglioramento e la tutela economica della produzione della canapa")

e uno transitorio ("fino alla cessazione del regime di ammasso

obbligatorio della canapa il Consorzio continuerà a svolgere i compiti

già demandati al soppresso Ente nazionale esportazione canapa").

Ora, laddove è da ritenere legittimo che il legislatore sottragga

in tutto o in parte, nell'interesse generale, all'iniziativa privata

una certa sfera di attività, non può, viceversa, considerarsi

conforme alla Costituzione una norma, emanata nell'opinione che non

debba essere modificato per questa parte l'ordinamento giuridico, e che

non rechi limiti di tempo. Una norma di questo genere con efficacia

temporale illimitata sarebbe in sé contraddittoria;

b) la legittimità della disciplina legislativa della canapa non

può essere fondata sulle norme costituzionali che consentono di porre

limiti all'iniziativa economica privata. Non potrebbe, infatti, nella

specie, essere invocato né l'art. 43, che consente di sottrarre

all'iniziativa privata certe imprese o categorie di imprese, e nemmeno

l'art. 41, secondo comma, per la ragione che l'utilità sociale, che

viene richiamata da questo comma (non sarebbe possibile in questo caso

fare riferimento a motivi di sicurezza, libertà e dignità umana),

intesa come "realizzazione del benessere economico collettivo" o anche

come "incremento produttivo" ed "equa distribuzione" - non è tutelata

né perseguita dalla disciplina legislativa in materia di canapa. Le

disposizioni impugnate e l'esperienza dimostrerebbero proprio il

contrario, riducendosi il sistema a comprimere la produzione e la

lavorazione della canapa nell'interesse di posizioni già prestabilite.

Nemmeno sarebbe possibile ricorrere al terzo comma dell'art. 41, che

consente alla legge di determinare programmi e controlli "perché

l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e

coordinata a fini sociali". Anche questo precetto costituzionale ha per

fine di indirizzare l'impresa privata "verso traguardi ritenuti di

interesse generale", anche mediante la creazione di strutture. Il

regime in vigore, viceversa, non comporterebbe la tutela di alcun

interesse generale, né fisserebbe programmi di sviluppo o fini da

raggiungere, né indicherebbe una direttiva di evoluzione del sistema.

La difesa prosegue affermando che l'inizitiva economica privata

può essere contrastata tanto dai sistemi nei quali un ente può

limitare lo sviluppo della produzione direttamente o indirettamente,

quanto da quei sistemi nei quali all'imprenditore non si consenta la

ricerca del compratore, la determinazione del prezzo, la possibilità

di ricerca dei mezzi idonei a sviluppare la propria impresa.

Quelle limitazioni, dirette o indirette che siano, non potrebbero

trovare mai giustificazione, a parte i casi di monopolio statale. Si

può, viceversa, giustificare il regime di ammasso, ma per periodi

determinati, in relazione a necessità collettive per loro natura

transeunti, limitatamente a prodotti di prima necessità, e sempre in

vista di un determinato programma che, nel caso, mancherebbe, non

essendo possibile ravvisarlo né nel considerando del D.L. 2 gennaio

1936, n. 85, che fa riferimento all'urgenza di disciplinare la

produzione e l'utilizzazione della canapa, né in quanto è scritto

nell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, secondo

il quale "il Consorzio nazionale produttori canapa ha lo scopo di

promuovere il miglioramento e la tutela economica della produzione

della canapa";

c) la garanzia dell'art. 41 non consentirebbe di ritornare, come

nel caso in esame in sostanza si ritorna, al sistema medioevale delle

corporazioni e a forme di autogoverno di categorie economiche in cui la

minoranza di un ramo della produzione debba sottostare alla

maggioranza; a prescindere dal fatto che nel sistema codesto

autogoverno manca (l'art. 5 del D.P.R. 17 novembre 1953 da al Consorzio

un Consiglio tutto di nomina ministeriale) e dalla circostanza che il

Consorzio vive da quattro anni in regime commissariale;

d) l'art. 4 del D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, stabilisce un diritto

di contratto, senza peraltro fissare alcun limite o predeterminare

criteri, in violazione dell'art. 23 della Costituzione;

e) tutte le disposizioni impugnate sono in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, stante che stabiliscono, senza ragioni obiettive

che le giustifichino, restrizioni a carico di una sola categoria di

coltivatori o di industriali;

f) infine, la difesa del Liotti osserva che la controversia che ha

dato luogo a questo giudizio, non tocca il commercio con l'estero.

Comunque il fatto che sia stato ritenuto legittimo il D.L. 14 novembre

1926, n. 1923, non comporta che altrettanto debba dirsi di tutte le

disposizioni che limitano il commercio con l'estero, tanto più che

l'ora richiamato decreto risponde a un piano organico e razionale. Nel

caso in esame, del resto, si tratterebbe di stabilire se sia legittimo

considerare come prodotto di contrabbando un semilavorato per il fatto

che non si dimostri fabbricato con canapa conferita all'ammasso, il che

implicherebbe appunto l'esame della legittimità costituzionale di

tutto il sistema.

4. - In una memoria depositata il 17 gennaio di quest'anno, la

difesa del sig. Liotti richiama la giurisprudenza di questa Corte, che

ha ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità di norme di

legge che stabiliscano l'obbligo di conferire agli ammassi determinati

prodotti, o che vincolino, anche attraverso consorzi obbligatori, la

libera iniziativa, ma ha affermato insieme la necessità di norme che

regolino codesti ammassi, e nella fase del conferimento, e nelle fasi

successive di lavorazione, trasformazione e vendita del prodotto

ammassato, nel rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e di

libertà dell'iniziativa economica. Tutte codeste garanzie

mancherebbero nel sistema dell'ammasso della canapa, come appare

segnatamente dalle norme contenute nell'art. 3 del D.P.R. 17 novembre

1953, n. 842.

Nella memoria si insiste poi sul principio che le menomazioni

dell'iniziativa privata devono avere un fine fissato dalla legge, un

fine, si aggiunge, "sufficientemente determinato, con indicazione,

altresì, del programma per raggiungerlo", e che la legge deve

stabilire se si tratti di un regime provvisorio o permanente, e recare

disposizioni coerenti alla temporaneità, o alla permanenza del fine e

del programma.

Si nota, infine, che nel Consiglio di amministrazione del Consorzio

non hanno rappresentanza di sorta gli artigiani e gli industriali della

canapa, sicché l'intera struttura creata dalla legge è affidata

soltanto ai rappresentanti degli interessi dei coltivatori, il che crea

una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei primi, e

particolarmente dei produttori di semilavorati, stante che i filatori

potrebbero disporre liberamente del loro filato: con l'ulteriore

ingiustificata differenza di trattamento tra queste tre categorie di

artigiani o piccoli industriali.

5. - All'udienza del 6 febbraio 1963 la difesa del sig. Liotti ha

illustrato la propria tesi difensiva ed insistito nelle già prese

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del Pretore di Frattamaggiore sottopone all'esame

della Corte l'intero complesso delle disposizioni legislative, che

organizzano e disciplinano il settore della canapicoltura, nella

convinzione che esso violi il principio di libertà dell'iniziativa

economica privata, senza che ricorrano le condizioni poste dal secondo

e terzo comma dell'art. 41 della Costituzione perché l'iniziativa

privata possa essere legittimamente limitata e controllata o altrimenti

vincolata.

Che la questione non possa essere proposta se non in questi

termini, appare evidente dallo stretto legame che unisce tra loro le

varie leggi che disciplinano la materia, le quali si susseguono in un

coerente nesso unitario e si richiamano e collegano l'una all'altra.

Peraltro, la Corte non ritiene fondati taluni dei motivi di

illegittimità che vengono esibiti nell'ordinanza di rimessione. Non è

sufficiente, infatti, per fondare una pronunzia di incostituzionalità,

affermare che la disciplina della produzione e del commercio della

canapa si ispirò e trovò giustificazione nel sistema corporativo e

nelle particolari circostanze del tempo di guerra e che, pertanto, i

vincoli posti in questo campo alla libera iniziativa devono

considararsi ormai non validi, inefficaci e inoperanti "per la

sopravvenuta caducazione delle premesse e delle condizioni che ne

ispirarono... l'istituzione".

Viceversa, anche a prescindere dalla circostanza che taluni dei

provvedimenti impugnati sono di epoca posteriore alla soppressione del

sistema corporativo e alla guerra, nulla vieta di ritenere che la

disciplina autoritativa del settore della canapa sia stata determinata,

fin dal suo primo sorgere, anche da altre finalità, quale quella di

sostenere sul mercato internazionale la canapa italiana e i prodotti

che ne derivano, o l'altra di proteggere un settore dell'agricoltura,

caratterizzato da un esteso impiego di mano d'opera sia nella fase

della produzione sia in quella della trasformazione del prodotto. Per

di più la Corte ha avuto già occasione di affermare (sentenza n. 5

dell'8 febbraio 1962) la legittimità di provvedimenti che conservino

in vita una disciplina giuridica introdotta in vista di certe esigenze,

al fine di soddisfarne altre e nuove, che il legislatore ritenga, non

arbitrariamente, meritevoli di tutela nell'interesse generale e per il

conseguimento di fini sociali che, nel caso, possono ravvisarsi nella

difesa di un settore agricolo, minacciato dalla concorrenza di prodotti

similari e sostitutivi (fibre tessili artificiali), e degli interessi

della categoria dei coltivatori di canapa (piccoli proprietari,

affittuari, e via).

2. - Non possono essere accolte nemmeno alcune delle tesi sostenute

dalla difesa del signor Liotti. In effetti, non si può ritenere che la

legittimità degli ammassi obbligatori di prodotti agricoli sia

condizionata dal fatto che essi vengano istituiti soltanto per periodi

di tempo definiti, in relazione a necessità collettive per loro natura

transeunti, limitatamente a prodotti di prima necessità occorrenti

per alimentare la popolazione, o per necessità belliche, o per

sovvenire a bisogni impellenti dello Stato, la soddisfazione dei quali

non sia conseguibile per altra via. Si deve, per contrario, ritenere

che il sistema dell'ammasso obbligatorio possa avere giustificazione

anche in casi diversi da quelli proposti ad esempio dalla difesa del

signor Liotti e trovare applicazione quale strumento idoneo a

realizzare i limiti, i programmi e i controlli consentiti dalle norme

contenute nell'art. 41 della Costituzione. Anche su questo punto, del

resto, la Corte ha avuto occasione di manifestare il proprio pensiero,

e nella sentenza n. 5 del 1962 già citata e nell'altra n. 54 del 5

giugno 1962. Né può essere considerata in contrasto con l'art. 41

della Costituzione la norma, contenuta nell'art. 2617 del Codice

civile, la quale stabilisce che, quando la legge prescriva l'ammasso di

prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi deve essere fatta

per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi

obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali: alla

condizione, s'intende, che queste leggi speciali non violino, nel

dettare la disciplina dei consorzi e degli ammassi, norme della

Costituzione. Ne consegue che occorre dichiarare non fondata la

questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 2617 del

Codice civile.

3. - Per le ragioni che si sono esposte, la questione che la Corte

deve esaminare è questa: se la disciplina della produzione e del

commercio della canapa trovi, oppure non, giustificazione nelle

limitazioni che l'art. 41 consente siano apportate all'iniziativa

economica privata. Senza che occorra qui risolvere il problema

dell'interpretazione in via generale dei commi secondo e terzo

dell'art. 41 ora citato e dei rapporti tra le norme che in essi sono

contenute, un esame anche sommario delle norme impugnate consente di

affermare che il sistema che esse pongono rientra tra quei "programmi"

e quei "controlli" che il precetto costituzionale dà facoltà alla

legge di "determinare" per indirizzare e coordinare l'attività

economica pubblica e privata a fini sociali. Con che la questione è

definita con maggior precisione e in conformità di quanto, in

sostanza, è affermato tanto nell'ordinanza di rimessione, quanto nelle

deduzioni della parte costituita in questo giudizio.

Nemmeno è necessario, per la risoluzione della presente

controversia, definire in linea astratta come debba essere intesa la

formula "utilità sociale" o l'altra "fini sociali" che compaiono

rispettivamente nel secondo e nel terzo comma dell'art. 41 della

Costituzione, ammesso che una definizione di questo genere sia

possibile. Ai fini della decisione è sufficiente affermare che

"utilità sociale" e "fini sociali", contrariamente a quel che ritiene

la difesa del signor Liotti, non devono necessariamente risultare da

esplicite dichiarazioni del legislatore, ma possono essere desunte dal

sistema di intervento e dai controlli che la legge preveda. La concreta

disciplina di un settore produttivo può essere più significativa a

questo fine di una "dichiarazione programmatica" o di una

"dichiarazione di propositi" inserita nella legge. E a questo criterio

la Corte si è ispirata nella decisione di casi analoghi a questo

(sentenze nn. 5 e 54 del 1962), per il quale del resto, come si è

visto, lpindividuazione dei "fini sociali" non è impedita dalla

mancanza di esplicite dichiarazioni programmatiche.

L'indagine della Corte deve, pertanto, portarsi sul punto se sia

stata osservata, nella disciplina della coltivazione, produzione e

commercio della canapa, la riserva di legge stabilita nel terzo comma

dell'art. 41 della Costituzione: un'indagine che, ovviamente, si

risolve nell'esame dei provvedimenti di legge che quella disciplina

hanno posto.

4. - Già un R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito nella legge 2

aprile 1936, n. 613, impose di denunciare ogni anno i terreni coltivati

a canapa e il prodotto conseguito; stabilì che la determinazione del

prezzo della canapa grezza, macerata o stoppa, fosse affidata ad

accordi tra le Confederazioni interessate alla produzione,

trasformazione e commercio della canapa su proposta della Federazione

nazionale dei consorzi obbligatori per la difesa della canapicoltura

esistente già dal 1934 (decreto interministeriale del 22 dicembre

1934); impose norme per l'osservanza dei prezzi, così stabiliti, da

parte dei privati operatori; definì le modalità per la concessione

delle licenze di esportazione e comminò ai contravventori di ciascuna

di queste disposizioni la pena della ammenda. Senonché, pochi mesi

dopo, col R.D.L. 8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18

gennaio 1937, n. 243, alla Federcanapa venne affidato "il compito di

coordinare e vigilare con unità di direttive e di organizzazione la

produzione e il mercato della canapa". Per svolgere codesto compito si

attribuì alla Federcanapa il potere di predisporre un piano per la

produzione delle sementi, di rilasciare le licenze di coltivazione e di

produzione delle sementi, di proporre al Ministro per l'agricoltura e

per le foreste la determinazione "delle superfici da coltivarsi in ogni

singola Provincia", di gestire a mezzo dei Consorzi provinciali, ma con

"gestione nettamente distinta dalla gestione e contabilità generale

dei Consorzi provinciali", l'ammasso obbligagatorio della canapa e

delle sementi delle piante tessili di produzione nazionale.

Contemporaneamente si fece divieto di importazione dei semi di canapa,

che poteva aver luogo soltanto a mezzo della Federcanapa, la sola, poi,

autorizzata ad affidare o a ordinare a determinate aziende la

coltivazione e la produzione dei semi. Anche questo decreto comminava

la pena dell'ammenda ai contravventori delle disposizioni in esso

contenute e delle contravvenzioni consentiva l'accertamento anche al

personale della Federcanapa (artt. 22 e 23).

Successivamente con R.D.L. 17 agosto 1941, n. 969, convertito in

legge 7 aprile 1942, n. 492, venne istituito il monopolio del commercio

di esportazione della canapa greggia e pettinata, nonché della stoppa

di canapa, affidato all'Ente nazionale esportazione canapa, che avrebbe

dovuto inoltre controllare l'esportazione di tutti i manufatti e di

qualsiasi altro prodotto di canapa. Ma questo Ente ebbe breve vita,

soppresso come fu con D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n. 213, che

istituì il Consorzio nazionale canapa, al quale venne affidato il

compito di "provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al

miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre

vegetali, nonché alle attività industriali e commerciali che vi sono

connesse": per assolvere al quale il nuovo Ente, oltre ad ereditare i

poteri dell'Ente nazionale esportazione canapa e taluni di quelli

dell'Ente economico delle fibre tessili, prese anche il posto della

Federcanapa, nel frattempo soppressa, sicché gli venne affidata la

gestione dello ammasso della canapa e la facoltà di disporre di tutto

il prodotto conferito, come pure il controllo di ogni e qualsiasi

operazione relativa alla canapa tanto allo stato greggio quanto nella

fase di semilavorato, nonché di tutti "i manufatti di canapa di

qualsiasi specie prodotti dall'industria nazionale".

Né questa nuova disciplina del settore canapiero sostituì del

tutto quella precedente, alla quale è da dire piuttosto che si

aggiunse, dato che fu fatta espressamente salva la validità delle

norme anteriori non incompatibili con quelle ora nuovamente emanate.

Anzi, qualche anno dopo, la legge 30 giugno 1952, n. 813, richiamò in

vigore le norme penali contenute nei RR.DD.LL. 2 gennaio 1936, n. 85, 3

febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, nonché nel D.L.

Lgt. 17 settembre 1944, n. 213, al luogo di quelle previste in via

generale per i contravventori alle norme regola trici degli ammassi dal

R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245.

Né si può dire che le cose mutassero sostanzialmente col D.P.R.17

novembre 1953, n. 842, emanato in base ad una delegazione al Governo

contenuta nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297. La nuova

legge, infatti, al Consorzio, che mutò il suo nome nell'altro di

Consorzio nazionale produttori canapa, affida "lo scopo di promuovere

il miglioramento e la tutela economica della produzione della canapa",

attribuendogli i compiti assegnati all'Ente nazionale delle fibre

tessili (nel frattempo soppresso con il D.L. Lgt. 26 aprile 1945, n.

367, art. 8), nonché quelli del già soppresso Ente nazionale

esportazione canapa relativamente all'esportazione della canapa

greggia, del pettinato e della stoppa di canapa, fino alla cessazione

dell'ammasso obbligatorio della canapa, e salva la facoltà del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero

dell'industria di valutare anno per anno le disponibilità per

l'esportazione.

5. - Ritiene la Corte che questa disciplina così penetrante della

produzione, trasformazione e commercio della canapa, non osservi la

riserva di legge posta dal terzo comma dell'art. 41 della Costituzione.

Le disposizioni legislative esaminate stabiliscono, infatti, una

completa "programmazione" dell'intero settore produttivo della canapa,

lasciando in pari tempo alla illimitata discrezionalità dell'ente

pubblico che quel settore organizza e controlla, di stabilire in

ciascuna fase della coltivazione, della trasformazione e del commercio

del prodotto limitazioni e controlli rigorosi dell'attività economica

privata.

La Corte già in due precedenti sentenze, relative l'una al settore

della bieticoltura (sentenza n. 35 del 9 giugno 1961), l'altra a quello

del bergamotto (sentenza n. 54 del 5 giugno 1962), ha affermato la

necessità che le limitazioni e i controlli dell'attività privata, la

determinazione dei fini da conseguire siano posti in maniera concreta

dalla legge, e che la mancanza loro è fondamento sufficiente per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera disciplina

autoritativa di un settore dell'attività economica. Il caso in esame

presenta, forse in misura maggiore, le deficienze e le lacune che negli

altri casi richiamati giustificarono quella dichiarazione.

Nulla, infatti, è stabilito dalla legge circa i criteri che

debbono essere seguiti per la concessione della licenza di coltivazione

delle sementi e della canapa, non potendosi considerare un criterio

sufficiente e obbiettivo quello che fa obbligo di tener conto delle

domande presentate nell'anno precedente; nulla circa la classificazione

del prodotto ammassato, la determinazione del prezzo di conferimento, o

l'elaborazione della canapa conferita da parte del Consorzio. Nessun

limite poi incontra il Consorzio nella legge per quanto attiene

all'assegnazione e alla vendita del prodotto agli industriali e agli

artigiani; il che significa che il Consorzio può arbitrariamente

determinare sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista

oggettivo, il mercato della lavorazione industriale o artigianale della

canapa (cfr. sentenza n. 5 dell'8 febbraio 1962).

È ovvio che codeste deficienze (e altre che si rilevano dalla

esposizione che si è fatta del sistema) non possano ritenersi colmate

dalla prassi che si è formata per i conferimenti, le classificazioni e

le vendite (sulla bontà della quale sono contrastanti i giudizi), o

dallo statuto del Consorzio che non è stato del resto approvato, e non

è pertanto in vigore. E nemmeno, come è ovvio, è sufficiente il

richiamo del D. M. 23 settembre 1938, che contiene norme per il

funzionamento degli ammassi e per la determinazione dei prezzi del

prodotto conferito, o del D.M. 30 giugno 1941 che reca "norme per la

disciplina della cessione e lavorazione della bacchetta verde di canapa

e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde

stigliata". Basta dire, a questo proposito, che in ogni caso si tratta

di prassi e di norme che non possono sostituire la legge e assolvere

l'obbligo posto dal precetto costituzionale.

Nemmeno può farsi ricorso ad alcune norme contenute nelle leggi

impugnate che sembrano stabilire limitazioni al potere del Consorzio e

regolarne la attività. Non a quella, ad esempio, contenuta nell'art. 2

del R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, che affida la determinazione del

prezzo della canapa greggia, macerata o stoppa all'accordo tra le

Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, dei

commercianti, degli industriali e dei lavora tori dell'industria

(quest'ultima aggiunta alle altre con R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1393),

e, in mancanza, al Ministro dell'agricoltura e foreste di concerto col

Ministro delle corporazioni, stante che la soppressione del regime

corporativo ha reso impossibile l'applicazione della norma; e nemmeno

all'altra contenuta nella legge delegata n. 842 del 1953, art. 12,

giusta la quale per i problemi concernenti la trasformazione e

l'esportazione della canapa, il Consiglio di amministrazione del

Consorzio si deve adeguare alle determinazioni, approvate dal Ministero

dell'agricoltura e foreste, di una Commissione della quale facciano

parte rappresentanti degli industriali trasformatori della canapa,

designati dal Ministro dell'industria, due dei quali, a loro volta,

devono essere sostituiti da un commerciante che operi nel settore

dell'esportazione e da un rappresentante dell'Istituto per il commercio

estero quante volte si tratti di materia che interessi gli scambi con

l'estero: per la genericità e l'indeterminatezza delle competenze

affidate a questa Commissione in un sistema già per tanti altri versi

vago e generico.

6. - Quanto precede è sufficiente per dover dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'intera disciplina del settore

della canapa e non occorre, in conseguenza, esaminare l'altra questione

di legittimità, pure proposta con l'ordinanza di rimessione, del

contrasto delle norme impugnate con l'art. 3 della Costituzione,

questione che deve ritenersi assorbita. Pure assorbita deve ritenersi

la questione proposta nell'ordinanza, senza che ne siano peraltro

precisati i termini, sulla legittimità costituzionale dell'art. 2616

del Codice civile che, in via generale, riconosce alla autorità

governativa la facoltà di costituire consorzi obbligatori, questione

che, pertanto, deve rimanere impregiudicata.

Non può, infine, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale

della norma contenuta nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, la

quale conferisce al Governo la delega ad emanare norme per il

riordinamento del Consorzio nazionale canapa. In verità l'ordinanza

non espone i motivi che dovrebbero sorreggere una dichiarazione di

incostituzionalità. E i profili sotto i quali la questione potrebbe

essere prospettata non sembrano alla Corte fondati. Non può, infatti,

sostenersi che ci sia un contrasto con l'art. 76 della Costituzione,

dato che le condizioni richieste per la delegazione dell'esercizio

della potestà legislativa dalla norma costituzionale sono, nel caso,

puntualmente osservate; né può ritenersi che il contrasto sussista,

invece, con l'art. 41 della Costituzione in quanto la norma impugnata

si limita a delegare al Governo la facoltà di emanare norme per il

riordinamento degli organi del Consorzio nazionale canapa, tenendo

presenti gli interessi dei settori caratteristici della produzione

agricola della canapa nel Nord e nel Sud, con l'obbligo di porre la

sede degli unici amministrativi per il settore meridionale a Napoli.

L'illegittimità delle norme contenute negli artt. 2 e 3 del

decreto legislativo 17 novembre 1953, n. 843, non è conseguenza di una

illegittimità della norma di delegazione, ma sorge dal contrasto in

cui esse si trovano con le norme dell'art. 41 della Costituzione,

concorrendo esse a istituire quella disciplina della produzione della

canapa che la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle

norme contenute nell'art. 2617 del Codice civile e nell'art. 7 della

legge 9 aprile 1953, n. 297;

b) l'illegittimità costituzionale delle norme contenute:

- nel R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito in legge 2 aprile

1936, n. 613;

- nel R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 279, convertito in legge 2 aprile

1936, n. 614;

- nel R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1393, convertito in legge 18

gennaio 1937, n. 215;

- nel R.D.L. 8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18

gennaio 1937, n. 243;

- negli artt. 3, 4, 6 e 10 del D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n.

213;

- nella legge 30 giugno 1952, n. 813;

- negli artt. 2 e 3 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, in

riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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