La disciplina data dal codice ai consorzi, inquadrata nell'ordine corporativo, postula necessariamente un sistema di controlli sulla costituzione e sull'attività dei consorzi stessi, perchè in tanto essi sono tutelati, in quanto operano nel quadro degli interessi superiori della produzione e secondo le direttive fissate dalle corporazioni per i rispettivi settori economici. In questo senso tutti i consorzi, la cui attività si svolga in modo da influire sul mercato generale dei prodotti dei quali essi si occupano, sono soggetti all'approvazione dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate (art. 2618). Non è sfuggita la facile obiezione che ogni regolamento consortile, anche se limitato a determinate zone e anche se ha praticamente per oggetto un particolare settore del mercato, può avere una qualche influenza sull'ordinamento del mercato. Ma la norma dell'art. 2618 non è dettata per quelle che sono le comuni azioni e reazioni di ogni domanda ed offerta sul mercato, ma per l'ipotesi più grave in cui il consorzio sia costituito in modo tale da dominare il mercato dei beni a cui il consorzio si riferisce. È infatti solo questa l'ipotesi che tocca gli interessi generali della produzione ed entro questi limiti doveva pertanto essere contenuto il principio dell'obbligo dell'approvazione governativa, in conformità a quanto già disposto dalla legge 16 giugno 1932, n. 834 (art. 10) e dalla legge 22 aprile 1937, n. 961 (art. 3). Poichè però ogni consorzio, indipendentemente dalla sua ampiezza e dall'oggetto risultante dal suo atto costitutivo, può nel suo funzionamento intaccare gli interessi generali della produzione e interferire con le direttive corporative per i diversi settori produttivi, il codice stabilisce il principio - che non ammette eccezioni - secondo cui l'attività di tutti i consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa, riconoscendo a questa il potere di procedere alla sostituzione degli organi del consorzio, ogni qualvolta l'attività consortile risulti non conforme agli scopi per cui esso è stato costituito, e, nei casi più gravi, il potere di procedere allo scioglimento del consorzio (art. 2619). Le norme particolari attraverso le quali i suesposti controlli troveranno attuazione dovranno tener conto delle particolari condizioni dei diversi settori della produzione. Ma i principi affermati nel codice costituiscono anche in questa materia un chiaro orientamento per i futuri sviluppi dell'economia corporativa. Delle disposizioni penali in materia di società e consorzi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1057