Codice civile

Art. 2618 c.c. — Approvazione del contratto consortile

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell'autorita' governativa, sentite le corporazioni interessate.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina data dal codice ai consorzi, inquadrata nell'ordine corporativo, postula necessariamente un sistema di controlli sulla costituzione e sull'attività dei consorzi stessi, perchè in tanto essi sono tutelati, in quanto operano nel quadro degli interessi superiori della produzione e secondo le direttive fissate dalle corporazioni per i rispettivi settori economici. In questo senso tutti i consorzi, la cui attività si svolga in modo da influire sul mercato generale dei prodotti dei quali essi si occupano, sono soggetti all'approvazione dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate (art. 2618). Non è sfuggita la facile obiezione che ogni regolamento consortile, anche se limitato a determinate zone e anche se ha praticamente per oggetto un particolare settore del mercato, può avere una qualche influenza sull'ordinamento del mercato. Ma la norma dell'art. 2618 non è dettata per quelle che sono le comuni azioni e reazioni di ogni domanda ed offerta sul mercato, ma per l'ipotesi più grave in cui il consorzio sia costituito in modo tale da dominare il mercato dei beni a cui il consorzio si riferisce. È infatti solo questa l'ipotesi che tocca gli interessi generali della produzione ed entro questi limiti doveva pertanto essere contenuto il principio dell'obbligo dell'approvazione governativa, in conformità a quanto già disposto dalla legge 16 giugno 1932, n. 834 (art. 10) e dalla legge 22 aprile 1937, n. 961 (art. 3). Poichè però ogni consorzio, indipendentemente dalla sua ampiezza e dall'oggetto risultante dal suo atto costitutivo, può nel suo funzionamento intaccare gli interessi generali della produzione e interferire con le direttive corporative per i diversi settori produttivi, il codice stabilisce il principio - che non ammette eccezioni - secondo cui l'attività di tutti i consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa, riconoscendo a questa il potere di procedere alla sostituzione degli organi del consorzio, ogni qualvolta l'attività consortile risulti non conforme agli scopi per cui esso è stato costituito, e, nei casi più gravi, il potere di procedere allo scioglimento del consorzio (art. 2619). Le norme particolari attraverso le quali i suesposti controlli troveranno attuazione dovranno tener conto delle particolari condizioni dei diversi settori della produzione. Ma i principi affermati nel codice costituiscono anche in questa materia un chiaro orientamento per i futuri sviluppi dell'economia corporativa. Delle disposizioni penali in materia di società e consorzi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1057

  • Le disposizioni penali dettate dal titolo XI hanno un duplice fine: coordinare agli scopi ed agli istituti del nuovo codice le norme penali della legge 4 giugno 1931, n. 660, concernenti le società commerciali; fornire di tutela penale le più importanti fra le innovazioni che con il libro del lavoro si attuano sul piano del regime corporativo del lavoro.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1059

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2618 · fonte del testo

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