Codice civile

Art. 2549 c.c. — Nozione

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Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 luglio 2012

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La questione se nella nuova codificazione l'associazione in partecipazione dovesse trovar posto tra i rapporti associativi nel libro del lavoro, o insieme con gli altri contratti nel libro delle obbligazioni, è stata risoluta nel primo senso, non soltanto in omaggio alla tradizione nostra e delle principali legislazioni estere. Determinante è stata la considerazione che la sede naturale della disciplina dell'associazione in partecipazione è nel libro che contiene il regolamento giuridico dell'impresa, essendo il più delle volte l'associazione in partecipazione per l'imprenditore un mezzo per ampliare la sua sfera di attività mediante il contributo patrimoniale di altre persone, che insieme con lui affrontino i rischi e dividano gli utili dell'impresa. Per naturale attrazione, data la identità fondamentale della disciplina, sono insieme regolati anche quei rapporti di associazione in partecipazione, che, senza riferirsi all'esercizio di un'impresa, si limitano ad un singolo affare o a più affari isolati. Il rapporto di associazione in partecipazione, al quale non è più attribuito carattere esclusivamente commerciale, è caratterizzato, nel suo tipo normale, da una parte da un contributo patrimoniale (apporto) di uno o più soggetti al gestore dell'impresa o dell'affare, dall'altra parte dalla partecipazione degli associati agli utili ed eventualmente alle perdite che ne derivano (art. 2549). Tuttavia sono previsti ed assoggettati sostanzialmente alla medesima disciplina i rapporti affini, detti di cointeressenza, frequenti specialmente tra società, con i quali viene attribuita una partecipazione agli utili di un'impresa senza la contemporanea partecipazione alle perdite; nonchè quelli con i quali viene attribuita una partecipazione così agli utili come alle perdite, ma senza che l'associato compia alcun apporto patrimoniale (art. 2554). Non si applica invece la disciplina della associazione in partecipazione al caso che la partecipazione agli utili costituisca il modo di remunerazione di una prestazione di lavoro, caso che resta regolato esclusivamente dalle norme relative al rapporto di lavoro (art. 2554, secondo comma). In questo caso infatti non si ha un rapporto di carattere associativo, bensì un rapporto di subordinazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1033

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2549 · fonte del testo

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