Art. 2527 c.c. — Requisiti dei soci
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[1]L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della societa', oltre che nel caso indicato nell'art. 2524, puo' aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.
[2]Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.
[3]Contro la deliberazione di esclusione il socio puo', nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo puo' sospendere l'esecuzione della deliberazione.
[4]L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
