Art. 252 c.c. — Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

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[1]Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima.

[2]Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

[3]L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori puo' essere autorizzato dal giudice qualora cio' non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei ((figli)) che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano conviventi, nonche' dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio e' affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

[4]Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.

[5]E' altresi' richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 229/1987

    Questione infondata
    17 giugno 1987

    L'inserimento del figlio minorenne gia` riconosciuto nella famiglia legittima di uno dei genitori naturali puo` essere autorizzato dal giudice anche in caso di rifiuto di consenso da parte dell'altro genitore che ha effettuato il riconoscimento, qualora il rifiuto stesso risulti contrario all'interesse del figlio, potendo il giudice, in funzione di tale esclusivo interesse, escludere ('ex' art. 317-bis cod. civ.) il genitore dall'esercizio della potesta`. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 252, ultimo comma, cod.civ.).

    Art. 252 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.

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  • Ordinanza n. 43/1976

    Altra decisione
    19 febbraio 1976

    Le questioni di costituzionalità degli artt. 252, 278, 281 e 284 cod. civ., sul riconoscimento dei figli adulterini, sul divieto di indagini sulla paternità e maternità, sugli alimenti e sulla legittimazione dei figli non riconoscibili, devono essere rimesse al giudice a quo, per il riesame della rilevanza dopo le modificazioni recate ai detti articoli dagli artt. 104, 120, 121, 123 e 125 legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

    Art. 340 c.c. · Art. 252 c.c. · Art. 34 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 192/1975

    Altra decisione
    8 luglio 1975

    Per più specifica indicazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità, sono restituiti ai Tribunali di Genova, Catania, Monza e Milano gli atti relativi alle ordinanze rispettivamente emesse, deducenti vari profili di illegittimità dell'art. 252, terzo comma, del codice civile (sul riconoscimento per decreto dei figli adulterini) e, per connessione, degli artt. 253, quarto comma, del codice civile, 83 secondo comma, del R.D. 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), in riferimento agli artt. 30, terzo comma, 2, 29 della Costituzione. Sono altresì restituiti alla cancelleria della Corte gli atti relativi all'ordinanza del Trib. di Caltanissetta, involgenti altra questione (discussa congiuntamente a quella di cui sopra di costituzionalità degli artt. 252, 3x co., 281 del cod. civ. ed 83, secondo comma, del R.D. 1939 n. 1238 cit., in riferimento agli artt. 30, secondo comma, e 3 della Costituzione.

    Art. 252 c.c. · Art. 281 c.c. · Art. 34 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Del riconoscimento dei figli naturali. Nell'esaminare il tormentato problema del riconoscimento della prole adulterina, come era regolalo nel progetto, la Commissione delle Assemblee legislative aveva proposto di permettere il riconoscimento al genitore coniugato al tempo del concepimento anche se vi fossero, per effetto del matrimonio sciolto, figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi, purchè avessero raggiunto la maggiore età e dessero il loro assenso per atto scritto in forma autentica. Pur accogliendosi questo criterio, è sembrato inopportuno far dipendere il riconoscimento esclusivamente dall'assenso, dei figli legittimi. Si è creduto invece preferibile stabilire che nell'ipotesi in cui, in conseguenza del matrimonio sciolto, esistano figli legittimi o legittimati, o loro discendenti legittimi il riconoscimento da parte del genitore, al tempo del concepimento unito in matrimonio, può produrre i suoi effetti solo in quanto sia ammesso con decreto reale previo parere del consiglio di Stato. Non è da temere che la soluzione adottata possa ferire il prestigio della famiglia legittima. Ed invero la rigorosa ed obbiettiva valutazione che, nei singoli casi, sarà fatta dall'autorità governativa in seguito ad accurata istruttoria, l'illuminato parere del consiglio di Stato, le condizioni espressamente stabilite per l'ammissione del riconoscimento e cioè che i figli legittimi o legittimati abbiano raggiunto la maggiore età e siano sentiti, costituiscono un complesso di garanzie, le quali danno sicuro affidamento che l'innovazione, pur potendo in taluni casi, degni di particolare considerazione, alleviare la sorte della prole adulterina, non varrà a scuotere il fondamento della famiglia legittima. Nel nuovo testo (art. 252) non si fa più menzione, oltre che del matrimonio sciolto, anche di quello annullato, poichè la pronunzia di annullamento, per la sua efficacia retroattiva, fa venir meno l'adulterinità, salve, beninteso, le norme particolari sul matrimonio putativo. Inoltre si è voluto chiarire un dubbio, al quale aveva dato luogo il testo precedente, che, ammettendo il riconoscimento del figlio adulterino quando il matrimonio fosse sciolto, aveva fatto ritenere a taluno che la legge prendesse in considerazione anche lo scioglimento del matrimonio per morte dello stesso coniuge, dal quale proviene il riconoscimento. La modificazione apportata al testo legislativo ha pertanto il solo scopo di spiegare che non la morte del coniuge che riconosce, ma quella dell'altro coniuge elimina l'ostacolo al riconoscimento. Affermata la necessità dell'intervento dell'autorità governativa si stabilisce, dato carattere essenziale di questo intervento, che la dichiarazione di riconoscimento produce effetto dalla data del decreto reale che lo ammette, salvo che il genitore muoia dopo la presentazione dell'istanza e prima dell'emanazione del decreto, nel qual caso gli effetti di questo risalgono alla data della morte del genitore. La facoltà di chiedere l'emanazione del provvedimento spetta soltanto al genitore, ma, per ovvie ragioni, essa e anche attribuita al figlio limitatamente all'ipotesi che il riconoscimento sia contenuto in un testamento, purchè l'istanza sia presentata non oltre un anno dalla pubblicazione del testamento stesso. È ovvio che anche in tal caso gli effetti del decreto reale retroagiscono alla data della morte del genitore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 140

  • In relazione alla modificazione apportata all'articolo 252, anche nel capoverso dell'art. 256, a proposito del riconoscimento del figlio adulterino mediante testamento, è stato precisato che ai fini della validità del riconoscimento lo scioglimento del matrimonio deve essere già avvenuto al tempo in cui è fatto il testamento.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 141

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013. 1 parola tolta, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima.

… contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli tolto: legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano conviventi, nonche' dell'altro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art252 · fonte del testo

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