Corte costituzionale

Sentenza n. 229/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 252, ultimo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 aprile

1977 dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da

Volpi Odette nell'interesse del minore Angiolini Andrea, iscritta al

n. 412 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento avente ad oggetto il ricorso di Volpi Odette

nell'interesse del minore Angiolini Andrea, il Tribunale per i

minorenni di Firenze, con ordinanza del 22 aprile 1977, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2,

3 e 30 della Costituzione, dell'art. 252, ultimo comma, del codice

civile, che richiede, ai fini dell'inserimento del figlio naturale

nella famiglia legittima di uno dei genitori naturali, il consenso

dell'altro genitore.

2. - Per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura

generale dello Stato assume l'infondatezza della questione proposta,

prospettando l'erroneità della tesi, sostenuta dal giudice a quo,

della "rigidità" della norma denunciata, che non consentirebbe al

giudice di valutare i motivi del rifiuto del consenso di uno o di

entrambi i genitori; viceversa, secondo l'Avvocatura, oltre al

generale potere di intervento ex art. 145 del codice civile, il

giudice, in base agli artt. 316 e 317 bis del codice civile, può,

nell'esclusivo interesse del figlio, disporre diversamente e persino

"escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori,

provvedendo alla nomina di un tutore"; a maggior ragione, il giudice

può e deve consentire l'inserimento del minore nella famiglia

legittima di uno dei genitori naturali qualora "l'esclusivo interesse

del minore" lo richieda. Considerato in diritto :

Il Tribunale per i minorenni di Firenze, con ordinanza del 22

aprile 1977, solleva questione di legittimità costituzionale

dell'art. 252. ultimo comma, del codice civile, in relazione agli

artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.

Ritiene il Tribunale remittente che la norma censurata, non

consentendo al giudice di valutare i motivi del rifiuto del genitore

naturale a prestare consenso all'inserimento del figlio riconosciuto

nella famiglia legittima dell'altro genitore, fa dipendere

rigidamente da tale consenso la crescita della personalità del

figlio in quella formazione sociale primaria che è la famiglia, in

violazione del valore costituzionale garantito dall'art. 2 della

Costituzione; nonché il ricevere mantenimento, istruzione ed

educazione da parte del figlio nato fuori del matrimonio insieme ai

figli legittimi, secondo il precetto dell'art. 30 della Costituzione;

un diverso e deteriore trattamento del figlio naturale riconosciuto

di cui si chieda l'inserimento nella propria famiglia legittima,

rispetto al figlio naturale già riconosciuto infrasedicenne, di cui

si chieda la legittimazione ex art. 284, n. 4 del codice civile,

senza che occorra consenso dell'altro genitore, con lesione del

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Così come prospettata, la questione è infondata.

La norma impugnata recita: "È altresì richiesto il consenso

dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento".

Una sua lettura sistematica chiarisce: a) che al genitore che ha

riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui, ex art.

317 bis del codice civile; b) che il consenso su vicende essenziali

per l'avvenire del figlio ricade nell'esercizio della potestà; c)

che, nell'esclusivo interesse del figlio, a tale esercizio è

sovraordinato il potere del giudice, che può escluderne il genitore,

o entrambi i genitori, ex art. 317 bis del codice civile, già

richiamato.

Pertanto, qualora il rifiuto di consenso di cui all'art. 252,

ultimo comma, del codice civile, risulti contrario all'interesse del

figlio, il giudice non ne sarà impedito nell'autorizzare

l'affidamento e l'inserimento del minore nella famiglia legittima

dell'altro genitore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 252, ultimo comma, del codice civile, sollevata dal

Tribunale per i minorenni di Firenze con ordinanza del 22 aprile

1977, reg. ord. n. 412 del 1980, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CASAVOLA

ECLI:IT:COST:1987:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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