Art. 2487-bis c.c. — Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 1 settembre 2021. Leggi il testo vigente →

[1]La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonche' le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.

[2]Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di societa' in liquidazione.

[3]Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 settembre 2021

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2487-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2487bis · fonte del testo

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