Art. 2440 c.c. — Conferimenti di beni in natura e di crediti
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[1]Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e ((2343, 2343-ter, e 2343-quater)).
[2]((La dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater e' allegata all'attestazione di cui all'articolo 2444.))
Testo in vigore dal 30 settembre 2008 al 8 gennaio 2011
