Art. 2440 c.c. — Conferimenti di beni in natura e di crediti
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Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento in natura, si applicano le disposizioni degli articoli 2254 e 2343. Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di crediti, si applica l'art. 2255.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986
