Art. 241 c.c. — Prova in giudizio
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[1]Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione puo' darsi col mezzo di testimoni.
[2]Questa prova non puo' essere ammessa che quando vi e' un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014
