Art. 452 c.c. — Mancanza, distruzione o smarrimento di registri

[1]Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte puo' essere data con ogni mezzo.

[2]In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non e' ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Era stata fatta la proposta di estendere la previsione del primo comma dell'art. 452, relativo alla mancanza, distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile, sostituendosi alla menzione della prova della nascita o della morte quella della prova del contenuto degli atti in generale, poichè il contenuto degli stessi potrebbe essere costituito da un fatto diverso dalla nascita o dalla morte, come ad esempio il rapporto di adozione. Ma si è considerato che per l'adozione non può presentarsi la necessità, in caso di smarrimento o di distruzione dei registri, di dover ricorrere alla prova suppletoria eccezionale poichè il vincolo di adozione è semplicemente annotato a margine dell'atto di nascita, mentre il titolo costitutivo è rappresentato dal decreto della corte di appello, che resta conservato in quell'ufficio giudiziario.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 221

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art452 · fonte del testo

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