Codice civile

Art. 2378 c.c. — Procedimento d'impugnazione

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[1]L'impugnazione e' proposta davanti al tribunale del luogo dove la societa' ha sede.

[2]Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un'azione. Il presidente del tribunale puo' disporre con decreto che il socio opponente presti una idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni.

[3]Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente.

[4]Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, puo' sospendere, se ricorrono gravi motivi, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.

[5]I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2378 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15087/2025

    5 giugno 2025

    Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l'art. 2378, comma 2, c.c.

    Art. 2378 c.c. · Art. 2377 c.c. · Art. 111 c.p.c. · Art. 2437-bis c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2378 · fonte del testo

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