Art. 2378 c.c. — Procedimento d'impugnazione
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[1]L'impugnazione e' proposta davanti al tribunale del luogo dove la societa' ha sede.
[2]Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un'azione. Il presidente del tribunale puo' disporre con decreto che il socio opponente presti una idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni.
[3]Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente.
[4]Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, puo' sospendere, se ricorrono gravi motivi, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.
[5]I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
