Art. 2372 c.c. — Rappresentanza nell'assemblea
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[1]((Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla societa'.
[2]La rappresentanza puo' essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
[3]La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
[4]La rappresentanza non puo' essere conferita ne' agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, ne' ad aziende o istituti di credito.
[5]La stessa persona non puo' rappresentare in assemblea piu' di dieci soci o, se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa, piu' di cinquanta soci se la societa' ha capitale non superiore ai 10 miliardi, piu' di cento soci se la societa' ha capitale superiore ai 10 miliardi e non superiore ai 50 miliardi e piu' di duecento soci se la societa' ha capitale superiore ai 50 miliardi.
[6]Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura)).
Testo in vigore dal 9 giugno 1974 al 1 luglio 1998
