Art. 2372 c.c. — Rappresentanza nell'assemblea
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 9 giugno 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, e i documenti relativi devono essere conservati dalla societa'.
[2]Gli amministratori e i dipendenti della societa' non possono rappresentare i soci nell'assemblea.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 giugno 1974
