Art. 2372 c.c. — Rappresentanza nell'assemblea
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[1]Rappresentanza nell'assemblea.
[2]Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla societa'.
[3]La rappresentanza puo' essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
[4]La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
[5]La rappresentanza non puo' essere conferita ne' agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, ne' ad aziende o istituti di credito. 112 La stessa persona non puo' rappresentare in assemblea piu' di dieci soci o, se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa, piu' di cinquanta soci se la societa' ha capitale non superiore ai 10 miliardi, piu' di cento soci se la societa' ha capitale superiore ai 10 miliardi e non superiore ai 50 miliardi e piu' di duecento soci se la societa' ha capitale superiore ai 50 miliardi.
[6]Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
112Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 210, comma 1) che "Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "ne' ad aziende ed istituti di credito"."
Testo in vigore dal 1 luglio 1998 al 1 gennaio 2004
