Art. 2370 c.c. — Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il diritto di intervento alle assemblee è stato regolato (art. 2370) tenendo presente la diffusa e giustificata pratica statutaria che lo riconosce agli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ed a quelli che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni al portatore presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 970

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2370 · fonte del testo

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