Ha diritto al pagamento degli utili e all'intervento in assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di girate. L'azionista, ancorche' gia' iscritto nel libro dei soci, non puo' esigere gli utili senza esibire i titoli alla societa' emittente o alle aziende di credito o societa' finanziarie incaricate del pagamento e non puo' intervenire in assemblea se non li abbia depositati almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le aziende di credito o societa' finanziarie indicate nell'avviso di convocazione. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato puo' esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere. I titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea, abbia avuto luogo. 2 9

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 aprile 1964, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 11 della legge 20 dicembre 1962, numero 1745, e l'azionista puo' esigere gli utili, in deroga all'art. 4 della legge medesima, mediante consegna delle cedole separatamente dal titolo salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 1715". La L. 12 aprile 1964, n. 191, di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo."

D.L. 17 marzo 2023, n. 25

9

Il D.L. 17 marzo 2023, n. 25 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali e' determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente".

Testo vigente dal 18 marzo 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 18 marzo 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 17 marzo 2023, n. 25

    Il D.L. 17 marzo 2023, n. 25 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali e' determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art4 · fonte del testo

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