Codice civile

Art. 2362 c.c. — Unico azionista

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In caso d'insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2362 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9893/2025

    15 aprile 2025

    L'art. 2362 c.c., nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2003, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, laddove prevedeva che, "in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente", è una norma eccezionale, che deroga al principio della responsabilità esclusiva dell'ente, e come tale non è suscettibile di applicazione analogica, dovendo pertanto escludersi che essa sia applicabile alle fondazioni per le quali non vi è un vincolo di plurisoggettività dei fondatori, potendo essere costituite anche da un solo fondatore, a differenza che per le società, per le quali, nella disciplina "ratione temporis" vigente, non vi era la possibilità di costituzione per atto unilaterale, essendo nulla la società costituita in mancanza originaria della pluralità dei soci.

    Art. 2362 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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  • La disciplina delle partecipazioni è infine completata con una disposizione generale (art. 2361), che si riferisce anche alle partecipazioni non azionarie, intesa ad impedire che, mediante l'assunzione di esse, si possa, o per la misura o per la natura delle medesime, modificare sostanzialmente l'oggetto sociale. La norma vuole pertanto impedire qualsiasi violazione indiretta del principio fondamentale secondo cui non può porsi in essere nè direttamente nè indirettamente una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, senza che questa sia approvata dai soci con l'osservanza delle formalità che la legge opportunamente dispone per la validità di una deliberazione di così fondamentale importanza. Della disposizione riguardante le società con un solo azionista (art. 2362) si è già dato ragione, spiegandone lo spirito e la portata. Dell'assemblea.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 965

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2362 · fonte del testo

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