Art. 2359-ter c.c. — Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1994 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.

[2]In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.

Testo in vigore dal 10 giugno 1994 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2359ter · fonte del testo

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