Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]obbligatorie di partecipazioni sociali (articolo 82 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)
[2]1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni dell'articolo 95, comma 4.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
