Art. 2356 c.c. — Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate

[1]Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.

[2]Il pagamento non puo' essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2356 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14268/2025

    28 maggio 2025

    In tema di sostituzione degli amministratori, l'art. 2386, comma 4, c.c. riconosce la validità della clausola "simul stabunt simul cadent", in quanto diretta a garantire il mantenimento inalterato di una determinata composizione dell'organo collegiale per tutto l'arco del mandato, nel caso del venir meno di alcuni dei suoi componenti, con l'unico limite derivante dalla necessità di rispettare i doveri di buona fede, di lealtà e di correttezza che regolano i rapporti all'interno della società, non potendosi ritenere lecito un utilizzo della stessa preordinato all'estromissione di amministratori non graditi; ne consegue che, non essendo le riferite finalità estranee al funzionamento e all'operatività delle società per azioni basate sul sistema dualistico, l'adozione di una siffatta clausola è legittimo anche in tali società, essendo coerente con la filosofia generale di tale modello organizzativo e non ponendosi in contrasto con alcuna disposizione imperativa, a nulla rilevando la assenza di un puntuale richiamo all'art. 2386, comma 3, c.c. nell'ambito della specifica disciplina a queste società dedicata.

    Art. 2356 c.c. · Art. 2409-duodecies c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 84 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto concerne la responsabilità di coloro che hanno trasferito azioni non liberate (art. 2356), si è mantenuto fermo il principio della responsabilità di essi verso la società per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, limitando peraltro tale responsabilità al periodo di un triennio dal trasferimento, e si è poi opportunamente completata la norma relativa disponendosi che nessun versamento può essere richiesto ai precedenti obbligati fino a che non sia stato escusso l'ultimo azionista.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 961

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. 3 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati tolto: solidalmente aggiunto: in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni tolto: dal trasferimento aggiunto: dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2356 · fonte del testo

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