Art. 2472 c.c. — Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti

[1]Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel ((registro delle imprese)), per i versamenti ancora dovuti.

[2]Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.

Testo vigente dal 30 marzo 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La nozione della società è data nell'art. 2472 nei suoi due caratteri essenziali: l'uno comune, l'altro differenziativo dalla società per azioni. Il primo consiste nel limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali al solo patrimonio della società. La qualifica che questo tipo sociale ha assunto di società «a responsabilità limitata» potrà sembrare non assolutamente rigorosa, dato che la società risponde con tutto il suo patrimonio; ma è plastica ed è ormai consacrata dall'uso. Il secondo invece è negativo, in quanto vieta di attribuire alle quote di partecipazione sociale la forma azionaria. Il che toglie alla società non la possibilità di rilasciare attestati di natura probatoria (certificati di quote), ma solo quella di emettere in rappresentanza di dette quote documenti aventi i caratteri e le funzioni proprie dei titoli di credito. Circa la denominazione sociale, l'art. 2473 per la società a responsabilità limitata, come già l'art. 2326 per la società per azioni, lascia ampia libertà ai fondatori ed ai soci, i quali potranno profittare sia con l'inserire uno o più dei loro nomi nella denominazione (il che tornerà di vantaggio tutte le volte che si apporti un'azienda individuale o sociale con la relativa ditta o con la ragione sociale), sia col far menzione dell'oggetto sociale o con l'adottare espressioni di fantasia o sigle. L'unica esigenza della legge è che la denominazione sociale, qualunque sia il modo in cui è formata, contenga l'indicazione di società a responsabilità limitata, esigenza diretta alla tutela della buona fede dei terzi, i quali non devono aver dubbi sulla natura speciale della società con cui trattano. Per tal modo, anche quando nella denominazione sociale si leggano uno o più nomi di soci, i terzi sono avvertiti che possono contare soltanto sulla garanzia del patrimonio sociale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1005

  • Il capitale, costituendo il modo originario di formazione del patrimonio sociale, unica garanzia che la società offre ai suoi creditori (art. 2472), è soggetto a un limite minimo di lire cinquantamila, perchè la garanzia stessa non risulti irrisoria; non invece a un limite massimo per le considerazioni già svolte. In corrispondenza del capitale sociale stanno le quote di partecipazione, che nel loro ammontare complessivo devono raggiungere l'ammontare del capitale stesso e costituirne idealmente il frazionamento. A differenza delle azioni, però, le quote non devono essere necessariamente eguali; ciascun socio, secondo il proprio conferimento liquido o secondo il valore del proprio apporto, può contribuire in diversa misura alla formazione del capitale sociale e conseguire quindi una misura diversa di partecipazione nella società. Per evitare l'eccessivo frazionamento delle quote e per facilitarne il calcolo quando occorra, il codice fissa un minimo per quota di lire mille, che funziona anche da comune denominatore, in guisa che, se tale minimo viene superato, la quota deve consistere in un suo multiplo. La difficoltà che può derivarne pei conferimenti in natura, i quali difficilmente coincideranno con tale minimo o con un suo multiplo, è superata con la prescrizione che ad integrare l'uno o l'altro potrà provvedersi con conferimento in danaro (art. 2474).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1006

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 30 marzo 2009. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel tolto: libro dei soci aggiunto: registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2472 · fonte del testo

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