Art. 2355 c.c. — Circolazione delle azioni

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[1]Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.

[2]Le azioni non possono essere al portatore, finche' non siano interamente liberate.

[3]L'atto costitutivo puo' sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto riguarda il contenuto dei titoli azionari si è riprodotta (art. 2354) con qualche maggiore precisazione la norma del codice di commercio, integrandola, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, nel senso che la relativa disposizione si applica anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi. Il codice ammette la duplice forma delle azioni, nominative e al portatore (art. 2355), considerando che le disposizioni limitative in questa materia possono più opportunamente essere poste dalla legislazione speciale (attualmente il R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96), in relazione alle circostanze. Quanto poi alla disciplina del titolo, in dipendenza della sua forma, essa è data dal libro delle obbligazioni (articoli 1992 e seguenti).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 960

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2355 · fonte del testo

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