Art. 2344 c.c. — Mancato pagamento delle quote

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale del Regno, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

[2]Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

[3]Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

[4]Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il diritto di voto.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La procedura contro gli azionisti morosi è stata disciplinata (art. 2344) più adeguatamente di quanto non lo fosse nel codice di commercio. Si riconosce il diritto della società di far vendere le azioni per cui non vengano eseguiti i versamenti dovuti; ma si regola poi in modo più completo l'ipotesi che per le azioni stesse non si trovi un compratore, disponendosi in questo caso che esse, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte, riducendosi in misura corrispondente il capitale sociale. Per ovvi motivi si esclude poi dall'esercizio del diritto di voto l'azionista in mora coi versamenti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 952

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2344 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari