Art. 2531 c.c. — Mancato pagamento delle quote o delle azioni

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte puo', previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. 38 parole tolte, 30 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il tolto: creditore particolare del socio, finche' dura la societa', non puo' agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore.

tolto: In caso di proroga della societa' il creditore particolare del socio puo' fare opposizione a norma dell'art. 2307 aggiunto: socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte puo', previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2531 · fonte del testo

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