La delicatezza dei rapporti che si pongono in essere fra i promotori, i terzi e la società nella fase della costituzione di questa rendeva necessaria una profonda revisione della relativa disciplina. Circa l'identificazione dei promotori, il codice risolve le note questioni sorte in proposito, adottando i seguenti criteri: promotori sono unicamente coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione appongono la loro firma al programma (art. 2337); e perciò a questi soltanto fanno carico le responsabilità conseguenti all'iniziativa da essi assunta, mentre, agli effetti della limitazione dei benefici concessi ai promotori (art. 2340), la legge considera alla stessa stregua dei promotori i soci che stipulano l'atto costitutivo, qualunque sia la forma di costituzione adottata (art. 2341). In questo modo si elimina efficacemente la possibilità di una facile evasione alla norma limitatrice dei benefici, posta per i promotori, e si pone il principio fondamentale che solo entro rigorosi limiti di misura e di tempo è consentito ai soci fondatori di crearsi posizioni di privilegio a danno di coloro che parteciperanno successivamente alla società. Per quanto concerne la responsabilità dei promotori, il codice integra le disposizioni che nel codice del 1882 regolano tale responsabilità verso i terzi, aggiungendo (art. 2339) che essi rispondono solidalmente, sia verso la società sia verso i terzi, dell'integrale sottoscrizione del capitale e dei relativi versamenti, dell'esistenza dei conferimenti in natura e della verità delle pubblicazioni di ogni specie da essi fatte per la costituzione della società. Ad evitare poi evasioni al giusto rigore di questa disposizione si stabilisce, infine, che con i promotori rispondono del pari verso la società e verso i terzi anche coloro per conto dei quali essi hanno agito.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 950