Art. 2220 c.c. — Conservazione delle scritture contabili

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[1]Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

[2]Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 11 agosto 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2220 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9511/2026

    14 aprile 2026

    In tema di controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito di alcol etilico e di bevande alcoliche soggetti ad accisa, la violazione, da parte del depositario autorizzato, dell'obbligo di comunicazione ex art. 4, comma 4, del d.m. n. 153 del 2001, al momento della cessazione dell'attività produttiva, ha natura sostanziale e non meramente formale, in quanto comporta il mutamento del regime dell'impianto, che assume la qualifica di magazzino di commerciante all'ingrosso, con conseguente modifica del regime fiscale, sia quanto al diritto di licenza, sia quanto all'adeguamento dell'aliquota della cauzione per il mancato pagamento dell'imposta.

    Art. 2220 c.c. · Art. 27 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 395 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2214 a 2220 regolano la tenuta della contabilità, attuando un sistema più rigoroso di quello accolto nel codice di commercio. Fissato il principio per cui ogni imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e il fascicolo della corrispondenza in arrivo e in partenza, si precisa che questo è il contenuto minimo dell'obbligo della tenuta della contabilità, e che l'imprenditore deve altresì tenere le scritture contabili che sono richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (art. 2214). Si respinge cioè il sistema adottato nel codice di commercio, per il quale l'obbligo della contabilità aveva un identico contenuto per tutte le imprese, qualunque fossero le dimensioni di queste; nè d'altra parte si arriva all'eccesso opposto di rimettere alla discrezione dell'imprenditore la determinazione dei libri contabili da tenere. Ogni imprenditore deve tenere le scritture contabili che sono necessarie a documentare la consistenza del suo patrimonio e il movimento dei suoi affari. Con ciò l'obbligo della tenuta della contabilità varia con il variare delle dimensioni della impresa. Vi è però un minimo sotto il quale non si può scendere e che è rappresentato dalla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e del fascicolo della corrispondenza. Le disposizioni degli articoli 2215 a 2218 stabiliscono i requisiti estrinseci e intrinseci che debbono presentare il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture obbligatorie. L'obbligo della vidimazione annuale viene esteso anche al libro degli inventari disponendosi che questo deve a tale fine essere presentato all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio nel termine di tre mesi: termine questo che decorrerà dalla redazione del bilancio con il quale, a norma dell'art. 2217, l'inventario si chiude. L'art. 2219 fissa le norme da seguire nella tenuta della contabilità e l'art. 2220 pone l'obbligo della conservazione delle scritture contabili per dieci anni. Tali norme riproducono le corrispondenti disposizioni già contenute nel codice di commercio. Come si è già osservato, dall'obbligo della tenuta della contabilità sono esonerati i piccoli imprenditori (art. 2214, ultimo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 911

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2220 · fonte del testo

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