Codice civile

Art. 2181 c.c. — Prelevamento e divisione al termine del contratto

[1]Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

[2]Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualita' e all'eta', sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di piu' si divide a norma dell'art. 2178.

[3]Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • In caso di morte di una delle parti le regole sono analoghe a quelle stabilite per la mezzadria; si concede, in caso di morte del soccidario, ai suoi eredi la facoltà di continuare nel rapporto (art. 2179). Così pure sulle tracce delle norme della mezzadria, le parti possono chiedere la risoluzione del contratto, oltre che per inadempimento, anche quando si verifichino fatti tali che non consentano la prosecuzione del rapporto (art. 2180). Infine l'art. 2181 riproduce la disposizione dell'art. 1683 del codice del 1865, precisando che il prelevamento del soccidante è fatto d'accordo col soccidario, e che esso ha per oggetto un complesso di capi, che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente a quello del bestiame dato a soccida.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 897

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2181 · fonte del testo

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