Codice civile

Art. 2180 c.c. — Scioglimento del contratto

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti puo' chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In caso di morte di una delle parti le regole sono analoghe a quelle stabilite per la mezzadria; si concede, in caso di morte del soccidario, ai suoi eredi la facoltà di continuare nel rapporto (art. 2179). Così pure sulle tracce delle norme della mezzadria, le parti possono chiedere la risoluzione del contratto, oltre che per inadempimento, anche quando si verifichino fatti tali che non consentano la prosecuzione del rapporto (art. 2180). Infine l'art. 2181 riproduce la disposizione dell'art. 1683 del codice del 1865, precisando che il prelevamento del soccidante è fatto d'accordo col soccidario, e che esso ha per oggetto un complesso di capi, che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente a quello del bestiame dato a soccida.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 897

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2180 · fonte del testo

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