Codice civile

Art. 2183 c.c. — Reintegrazione del bestiame conferito

[1]Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima meta' del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

[2]Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.

[3]Il bestiame rimasto e' diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'art. 2184.

[4]Se e' convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel dare gli estremi della soccida parziaria (art. 2182), il codice mantiene la sostanza dell'art. 1684 del codice del 1865 solo nel punto del conferimento del bestiame da parte di entrambi i contraenti, mentre esclude che tale conferimento debba essere fatto per metà da ciascuno, potendo aver luogo invece in proporzioni diverse. D'altra parte si chiarisce che le parti divengono proprietarie del bestiame conferito in proporzione del rispettivo conferimento. È ovvio che il perimento del bestiame incide su ambedue i contraenti in proporzione dei rispettivi conferimenti, ed era inutile enunciarlo. Andava invece regolato, come per la soccida semplice, il caso in cui il perimento riguardasse la maggior parte del bestiame inizialmente conferito. L'art. 2183 dispone che, ove le parti non si accordino per la reintegrazione del bestiame perito, ciascuna di esse ha diritto di recedere dal contratto. L'estinzione anticipata del rapporto influisce naturalmente sul patto che concede ad uno dei contraenti, nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto, una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, nel senso che tale quota deve essere ridotta in proporzione della minor durata del contratto (art. 2183, ultimo comma). Per la misura in cui si dividono gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito, il codice si rimette alle norme corporative, alle convenzioni e agli usi. Il codice integra poi il regolamento della soccida parziaria richiamando, per quanto non disposto, le norme della soccida semplice (art. 2185).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 898

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2183 · fonte del testo

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