Codice civile

Art. 2141 c.c. — Nozione

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attivita' connesse al fine di dividerne a meta' i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 149/1973

    Questione infondata
    18 luglio 1973

    La mezzadria costituisce un rapporto contrattuale associativo, avente per oggetto la coltivazione di un fondo rustico e l'esercizio di attività connesse al fine di dividere tra le parti contraenti i prodotti e gli utili, concluso tra il concedente e la famiglia colonica rappresentata dal capo di essa, designato o riconosciuto come tale per atto espresso o tacito di volontà di tutti coloro che ne fanno parte o si riconoscono far parte di essa. I poteri di rappresentanza, per quanto riguarda i singoli membri, attengono solo al rapporto di mezzadria nei confronti del concedente e dei terzi; sono limitati, quindi, alla mera sfera degli interessi patrimoniali, della tutela dei rapporti lavorativi e della direzione e distribuzione delle funzioni, non implicando, invece, alcun illegittimo potere autoritativo sui componenti della famiglia stessa che, pertanto, rimangono liberi, sia nella scelta della propria attività di lavoro, sia nella libertà di movimento, compresa quella di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, nonché di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti di singolo membro della famiglia colonica anche nei confronti del capo di essa. Va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in proposito nei confronti degli artt. 2141, 2142 e 2150 cod. civ. e dell'art. 7 l. 15 settembre 1964, n. 756, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma, e 29, secondo comma, Cost..

    Art. 2141 c.c. · Art. 2142 c.c. · Art. 2150 c.c. · Art. 7 Norme in materia di contratti agrari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il codice del 1865, seguendo la codificazione napoleonica, configura ancora il contratto di mezzadria come un sottotipo dei contratti di locazione dei fondi rustici. Questa concezione antitetica con l'essenza dell'istituto, è stata giustamente ripudiata dalla Carta della mezzadria emanata dal Consiglio nazionale delle corporazioni in data 13 maggio 1933. Il contratto di mezzadria ha infatti una struttura associativa, volto com'è a realizzare una collaborazione fra le parti per lo sfruttamento di un podere con divisione degli utili e delle perdite. Tuttavia esso presenta notevoli caratteristiche originali, che lo distinguono dagli altri contratti associativi. Il contratto interviene non col solo mezzadro, ma col mezzadro come rappresentante e capo della famiglia colonica. Tutte le energie lavorative dell'intera famiglia del colono devono essere assicurate al podere, e la famiglia del colono a sua volta deve trovare il suo sostentamento nel podere: anzi il proprietario ha l'obbligo di anticipare ad essa senza interesse sui frutti da raccogliere i mezzi per tale sostentamento. D'altro lato la forma associativa non si svolge in posizione egualitaria, ma secondo un rapporto di subordinazione, in quanto spetta al concedente la direzione amministrativa e tecnica dell'impresa. Tutto ciò induce a considerare la mezzadria come una figura tipica a posizione assolutamente autonoma, quale del resto essa ha assunto nel campo economico e politico.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 867

  • L'art. 2141 scolpisce la struttura della mezzadria ponendo in evidenza: a) che il rapporto s'instaura fra il concedente da una parte ed il mezzadro dall'altra, il quale agisce in proprio e quale capo della famiglia colonica. Con tale formula resta disattesa sia la tendenza individualista di considerare come unico contraente il mezzadro, la quale trascura l'importanza della famiglia colonica, sia la tendenza collettivista di ritenere contraente la famiglia colonica, tendenza che cade nell'eccesso opposto di svalutare la posizione del mezzadro; questi ha invece carattere preminente, perchè è il capo della famiglia colonica che coordina e regola all'interno l'impiego delle attività lavorative dei varii membri della famiglia in relazione alle diverse esigenze del fondo; b) che il rapporto riguarda un podere, cioè un appezzamento di terreno destinato a cultura varia e di estensione sufficiente ad assorbire il lavoro ed a fornire il mantenimento di una famiglia colonica. La divisione dei prodotti e degli utili deve essere fatta a perfetta metà, conformemente alla regola tradizionale nel nostro Paese. Tuttavia, per adeguare il profitto del mezzadro al lavoro da lui effettivamente svolto per alcune coltivazioni, si ammette la validità del patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 868

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2141 · fonte del testo

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