Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1971 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2162, in

relazione all'art. 2152, del codice civile, promosso con ordinanza

emessa il 31 ottobre 1969 dal tribunale di Spoleto nel procedimento

civile vertente tra Fabi Azelio e Sordini Maria e Agostino, iscritta al

n. 34 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio civile promosso davanti al tribunale di Spoleto dal

mezzadro Fabi Azelio contro la concedente Sordini Maria per ottenere,

tra l'altro, il pagamento di lire 844.100 quale corrispettivo di lavori

straordinari effettuati nel podere condotto a mezzadria, la convenuta

eccepiva la inammissibilità della domanda perché concernente annate

agrarie (1954 e 1955) i cui conti erano stati chiusi e non impugnati

nei termini sanciti dall'art. 2162 del codice civile, secondo cui il

mancato accredito delle competenze spettanti al mezzadro può essere da

lui impugnato non oltre il 90 giorno dalla consegna del libretto

colonico, conformemente al principio fissato al riguardo dall'art. 71

del Patto generale di mezzadria.

Il tribunale, con ordinanza del 31 ottobre 1969, dopo aver

ricordato che a norma dell'art. 2152 del codice civile il concedente

che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro

dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della

necessaria capacità lavorativa, e che questi sono tenuti a prestare

tale opera dietro compenso commisurato alle locali tariffe

bracciantili, ridotte del 20% (art. 70 del citato Patto mezzadrile),

osserva che la decadenza sancita dall'art. 2162 in relazione all'art.

2152 cod. civ. sarebbe in contrasto con gli artt. 35 e 36 della

Costituzione in quanto il diritto alla retribuzione del lavoro

straordinario del mezzadro, sia che si voglia assimilarlo a quello

subordinato o a quello autonomo, sia che "lo si veda nella cornice del

rapporto di mezzadria", dovrebbe essere comunque garantito come ogni

altra forma di lavoro, ai sensi delle citate disposizioni

costituzionali, mentre la norma in questione verrebbe a rendere

eccessivamente difficile al mezzadro l'esercizio del diritto stesso. La

sua particolare posizione di socio nel rapporto mezzadrile potrebbe,

invero, facilmente indurlo a non richiedere l'accredito alla fine di

ogni annata agraria delle proprie competenze per lavoro straordinario,

per non turbare le relazioni col concedente.

I diritti del mezzadro troverebbero invece adeguata tutela ove il

termine per l'impugnazione cominciasse a decorrere dalla cessazione del

rapporto mezzadrile, analogamente a quanto ritenuto da questa Corte nel

dichiarare l'illegittimità degli artt. 2948, n. 5, 2955, n. 2, e

2956, n. 1, cod. civ., che stabilivano termini di prescrizione in

materia di diritti alla retribuzione dei lavoratori subordinati con

decorrenza nel corso del rapporto di lavoro.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 4 marzo 1970. Avanti

alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato nei termini le proprie deduzioni difensive.

L'Avvocatura osserva anzitutto che il breve termine di decadenza

previsto dalla disposizione impugnata risponde ad ovvie esigenze di

certezza dei bilanci annuali nei rapporti fra mezzadro e concedente, ai

fini di garantire l'equilibrio della conduzione economica dell'azienda.

Comunque, secondo l'Avvocatura, sarebbe fuor di luogo il richiamo

alla giurisprudenza della Corte in materia di prescrizione del diritto

alla retribuzione dei lavoratori subordinati. Invero il rapporto di

mezzadria non rivestirebbe i caratteri del lavoro subordinato, ma si

identificherebbe in un rapporto paritario fra concedente e mezzadro, il

quale ultimo sarebbe un vero e proprio coimprenditore, così come

sarebbe confermato dalla legge 15 settembre 1964, n. 756, che oltre ad

abolire praticamente per l'avvenire il contratto di mezzadria, ha

introdotto profonde modificazioni ai rapporti in corso stabilendo, in

deroga alle precedenti disposizioni, che il mezzadro "collabora col

concedente nella direzione dell'impresa" (art. 6), ed accentuando così

la struttura associativa del rapporto.

In ogni modo, prosegue l'Avvocatura, la dichiarazione di

illegittimità cui si richiama l'ordinanza di rinvio sarebbe stata

pronunciata dalla Corte in vista di ostacoli materiali, se non

giuridici, a far valere il diritto al salario, identificati nella

situazione psicologica del lavoratore che può essere indotto a non

agire per timore del licenziamento, con conseguente violazione

dell'art. 36 Cost., che garantisce il diritto ad una retribuzione

proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto. E che

soltanto la presenza di tali ostacoli abbia costituito la base della

citata decisione della Corte sarebbe confermato dalla successiva

pronunzia con cui è stata, invece, ritenuta infondata la questione

sollevata contro la norma che stabilisce la prescrizione biennale degli

stipendi degli impiegati dello Stato, in vista della forza di

resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, e dei

rimedi giurisdizionali apprestati dall'ordinamento, che escludono che

il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai

propri diritti.

Orbene, secondo l'Avvocatura, dovrebbe pure escludersi, per quanto

riguarda il rapporto di mezzadria, la sussistenza di quel timore del

recesso che costituisce l'ostacolo ritenuto rilevante dalla citata

giurisprudenza della Corte ai fini del giudizio di legittimità delle

norme in materia di prescrizione, poiché dopo le numerose leggi che

stabilirono la proroga legale, anno per anno, dei rapporti in corso, fu

emanata la legge 11 luglio 1952, n. 765, che conteneva una proroga

legale fino all'entrata in vigore della riforma generale dei contratti

agrari e, da ultimo la legge 15 settembre 1964, n. 756, con cui la

proroga sarebbe stata disposta a tempo indeterminato conservando al

solo mezzadro i poteri di disdetta, per cui le cause di estinzione del

rapporto resterebbero limitate a quelle previste dall'art. 2159 cod.

civ., ed il rapporto di mezzadria sarebbe così caratterizzato da una

particolare resistenza e stabilità.

Conclude, pertanto, chiedendo dichiararsi infondata la sollevata

questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rinvio sottopone la questione di legittimità

dell'art. 2162 del codice civile, basandola sul motivo che il termine

di novanta giorni dalla consegna del libretto colonico a chiusura

annuale dei conti, termine entro cui, a pena di decadenza, il mezzadro

deve reclamare contro la omissione di un suo credito, costituito dal

compenso di lavoro compiuto per miglioramenti arrecati al podere

secondo all'articolo 2152 del codice civile, contrasterebbe con gli

artt. 35 e 36 della Costituzione, posti a tutela del lavoro e della sua

retribuzione. Ciò in quanto l'imposizione di un termine pel reclamo,

decorrente non dalla cessazione del rapporto mezzadrile ma nella sua

pendenza, porrebbe il mezzadro in posizione di soggezione, per timore

di recesso da parte del concedente, tale da indurlo alla rinuncia del

credito. Non diversamente, secondo l'ordinanza, da analoga questione

già sollevata davanti a questa Corte, riguardante la prescrizione dei

diritti alle prestazioni salariali, prescrizione dichiarata

costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 63 del 1966 nella

parte degli artt. 2948, 2955 e 2956 in cui ne era consentita la

decorrenza durante il rapporto di lavoro.

2. - La questione non è fondata.

Senza ravvisare necessario, agli effetti della decisione,

premettere l'analisi degli elementi differenziali e di quelli comuni,

che, nel quadro del lavoro nell'impresa, caratterizzano,

rispettivamente, la prestazione lavorativa nell'impresa in generale ed

in quella agricola in particolare, la Corte osserva che la questione

proposta manca di fondamento per motivi che attengono alla speciale

normativa del rapporto di mezzadria, quale è venuta a consolidarsi nel

tempo sul punto concernente la durata del rapporto stesso.

È da porre nel dovuto rilievo che, con inizio dal d.l.l. 5 aprile

1945, n. 157, una serie ininterrotta di provvedimenti ha posto i

contratti di mezzadria in regime di proroga legale. Infatti, a quel

decreto hanno fatto seguito il decreto legislativo n. 273 del 1947: le

leggi n. 1094 del 1948, n. 353 del 1949, n. 505 del 1950, n. 435 del

1951, n. 765 del 1952, e l'ultima legge 15 settembre 1964, n. 756, che,

al divieto di stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, ha aggiunto

la proroga "fino a nuova disposizione" di quelli esistenti.

La constatazione di tale perdurante proroga legale, vale, di per

sé, ad escludere una valida prospettabilità dell'argomento su cui si

basa l'ordinanza di rinvio.

L'ipotesi di una temuta interruzione del rapporto, quale mezzo a

disposizione del concedente per porre in essere una coazione

psicologica sul mezzadro tale da ostacolare indirettamente una

richiesta di compensi che il mezzadro ritenga a sé dovuti, viene a

cadere in forza delle succitate leggi protettive della durata del

rapporto.

Questa forza di resistenza assegnata al rapporto non può ritenersi

sminuita dalla previsione legislativa di situazioni ostative alla

proroga.

Trattasi, invero, di situazioni oggettive, tassativamente

determinate ovvero di situazioni soggettive, da comprovarsi,

consistenti in colposi e gravi inadempimenti contrattuali da parte del

mezzadro (art. 4 d.l.l. n. 157 del 1945, art. 1 decr. legisl. n. 273

del 1947, art. 1 legge n. 1094 del 1948, art. 15 legge n. 756 del

1964).

La precedente sentenza di questa Corte, dalla quale l'ordinanza di

rinvio ha ritenuto desumere l'affermazione di un principio generale

valevole anche per il caso in esame, si è svolta su di un piano

diverso, riguardante ipotesi diversa, senza coincidenza di situazioni.

3. - Di conseguenza, dovendosi escludere la presunzione che il

mancato tempestivo reclamo del mezzadro, a rapporto in atto, contro

omissioni nel libretto colonico di partite a suo credito, costituisca

indice di volontà viziata dal timore di rappresaglia, il termine di

decadenza stabilito dall'art. 2162 del codice civile va ritenuto immune

dalle proposte censure di illegittimità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2162 del codice civile in relazione all'art. 2152 dello

stesso codice, proposta con l'ordinanza 31 ottobre 1969 del tribunale

di Spoleto in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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