Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2141,

2142, 2150, primo comma, del codice civile e dell'art. 7 della legge 15

settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari), promosso

con ordinanza emessa il 10 novembre 1970 dal pretore di Pietrasanta nel

procedimento civile vertente tra Benedetti Ivo ed altro e Galleni

Piera, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento di opposizione all'esecuzione di una

ordinanza di rilascio per finita mezzadria promosso da Benedetti Ivo e

Neri Ivana, il pretore di Pietrasanta con ordinanza 10 novembre 1970 ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale del disposto degli artt. 2141, 2142, 2150,

primo comma, del codice civile e 7 della legge 15 settembre 1964, n.

756, che regolano la posizione della famiglia colonica nel rapporto di

mezzadria, sotto il profilo di un preteso contrasto con i principi

fissati dagli artt. 2, 3 e 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo

comma, e 29, secondo comma, della Costituzione.

Si assume dal giudice a quo che, poiché il mezzadro obbliga nei

confronti del concedente la propria famiglia mediante una

rappresentanza ex lege e non in virtù di una libera scelta dei singoli

membri, la posizione che questi ultimi vengono ad assumere nel rapporto

si risolve in una forma di subordinazione gerarchica rispetto al capo,

che limita gravemente ogni loro diritto in ordine alla libertà di

lavoro ed alla tutela dei loro interessi eventualmente non coincidenti

con quelli del capofamiglia.

Si verrebbe così a configurare al fondo del rapporto di mezzadria

una matrice autoritaria e un disprezzo, forse storicamente

comprensibile ma non più giustificato, del principio democratico che,

seppur non consacrato in una norma precisa, costituisce l'ossatura

della nostra Carta costituzionale.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata non

fondata.

Infatti, secondo l'Avvocatura, benché la natura della famiglia

colonica sia stata sempre oggetto di contrasti, sarebbe rilevante che

sia stato quasi concordemente riconosciuto che il rapporto ha base

contrattuale. Dato ciò, e date le reali caratteristiche fondamentali

dell'istituto, si rivelerebbe sicuramente provata la tesi per la quale

la famiglia colonica realizza una particolare organizzazione a base

contrattuale di tipo molto affine alla società regolata dal codice

civile, ma retta da norme proprie stabilite dalle consuetudini locali.

Da quanto premesso, apparirebbe chiara l'infondatezza della

sollevata questione di legittimità costituzionale.

Nessun contrasto potrebbe infatti ravvisarsi tra la normativa

impugnata ed i principi fissati dagli artt. 2, 3, 4 e 16 della

Costituzione, essendo il componente della famiglia colonica

adeguatamente tutelato in relazione sia al proprio rapporto di lavoro,

sia ai poteri, peraltro limitati, che per la stessa struttura della

famiglia necessariamente sono riconosciuti al capo di essa, sia infine

alla libera scelta della propria attività di lavoro.

Il fatto poi che l'art. 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756,

preveda ancora che la composizione della famiglia colonica non può

essere modificata senza il consenso del concedente, quando ne risulti

compromessa la normale conduzione del fondo, non inciderebbe

direttamente sulla libertà dei membri della famiglia, che possono

sempre recedere dal rapporto societario.

Né alcun contrasto sussisterebbe con gli altri principi

costituzionali invocati dal pretore di Pietrasanta.

Per quanto attiene all'art. 24, primo comma, non sarebbe infatti

precluso ai membri della famiglia il diritto di agire a tutela dei

propri interessi in relazione a quelli che sono i rapporti interni,

mentre per quelli che sono i rapporti esterni del consorzio familiare

è logico che la rappresentanza di questo sia demandata a chi è ad

esso preposto in virtù di un negozio consensuale e con l'espressa

approvazione della maggioranza che le consuetudini richiedono allorché

si tratta di decidere le questioni più importanti.

Del tutto ultroneo sarebbe infine ogni riferimento all'articolo 29

della Costituzione, tanto più ora che il già citato art. 7 della

legge n. 756 ha completamente parificato il lavoro della donna a quello

dell'uomo ed attesa altresì la posizione di assoluto rilievo ed

importante quasi quanto quella del capo famiglia che, secondo le

consuetudini, assume la donna, la cosiddetta massaia. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata dall'ordinanza pretorile concerne la

legittimità costituzionale degli artt. 2141, 2142, 2150, primo comma,

del codice civile per quanto attiene alla rilevanza nei confronti dei

componenti la famiglia colonica della rinuncia al rapporto di mezzadria

e in genere degli atti di obbligazione compiuti con terzi dal mezzadro,

e dell'art. 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756, in relazione agli

articoli 2, 3, 4, comma secondo, 16, comma primo, 24, comma primo, e

29, comma secondo, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo l'istituto della mezzadria presenterebbe

le seguenti caratteristiche:

1) la facoltà di rappresentanza del mezzadro non nascerebbe da una

libera scelta dei membri della famiglia, ma da una situazione di fatto

"che può corrispondere ad un'intenzione profonda, ma può anche

discostarsene". Infatti, osserva il giudice a quo, "si può rimanere

implicati nel rapporto di mezzadria e obbligati per atto del mezzadro

anche in base ad un rapporto di coniugio o di parentela con questo

ultimo e di collaborazione nella gestione del fondo accompagnata dalla

coabitazione nella casa comune".

2) Il rapporto così costituito non potrebbe essere facilmente

modificato.

3) La rappresentanza del mezzadro, derivando direttamente dalla

legge, non potrebbe essere revocata dagli interessati.

4) Ai contratti conclusi dal mezzadro non sarebbe applicabile

l'art. 1394 del codice civile.

Pertanto, il rapporto tra il mezzadro e la famiglia colonica

terrebbe più del vecchio rapporto patriarcale basato sulla

subordinazione gerarchica dei componenti la famiglia al capo di questa,

che del rapporto di rappresentanza, il che sarebbe confermato dall'art.

2141 del codice civile che definisce il mezzadro come "capo di una

famiglia colonica".

Ciò, secondo il pretore, sarebbe in contrasto con l'art. 2 della

Costituzione in quanto, nell'ambito della famiglia colonica, non

sarebbero rispettati i diritti inviolabili dell'uomo, non essendo

riconosciuto ai singoli membri di questa nessun diritto per ciò che

riguarda il proprio rapporto di lavoro e creando in tal modo una

diseguaglianza radicale fra il capo e i membri della famiglia stessa.

Sarebbe ancora in contrasto con l'art. 4, comma secondo, in quanto

porrebbe ostacoli alla libera scelta della propria attività di lavoro,

con l'art. 16, primo comma, in quanto il componente rimane vincolato

"contro sua volontà" alla terra da coltivare, con l'art. 24, comma

primo, in quanto i singoli membri della famiglia colonica non

potrebbero agire in giudizio per la tutela dei propri interessi

relativi al rapporto di mezzadria, con l'art. 29 in quanto

prevederebbe una diseguaglianza, nell'ambito della famiglia, tra chi è

capo e chi non lo è, a conferma, aggiunge il giudice a quo, "della

tradizionale superiorità dell'uomo sulla donna".

2. - La questione è infondata.

Gli argomenti invocati dal pretore si risolvono in sostanza in una

critica, sotto un profilo prevalentemente sociale, dell'istituto della

mezzadria, ma non incidono sul piano giuridico sulla legittimità

costituzionale delle norme impugnate.

La posizione giuridica del capo della famiglia colonica e i

rapporti intercedenti fra questo e gli altri membri della famiglia non

può configurarsi, come afferma il giudice a quo, come attinente "molto

più al vecchio rapporto patriarcale basato sulla subordinazione

gerarchica dei componenti la famiglia al capo di questa, che al

rapporto di rappresentanza" e tanto meno può condividersi la

convinzione espressa dal medesimo giudice che "c'è nel rapporto di

mezzadria una matrice autoritaria e un disprezzo, forse storicamente

comprensibile, ma non più giustificato, del principio democratico,

che, seppur non consacrato in una norma precisa, costituisce l'ossatura

della nostra Carta costituzionale".

Come è noto, invece, la dottrina, pur attraverso incertezze e

discussioni, tende quasi concordemente a riconoscere la natura

associativa della mezzadria e a considerarla basata su un rapporto

contrattuale volontariamente concluso fra il concedente del fondo e la

famiglia colonica rappresentata dal capo di essa, avente come oggetto

la coltivazione di un fondo e l'esercizio delle attività connesse al

fine di dividere fra le parti contraenti i prodotti e gli utili.

Tale rapporto crea vincoli reciproci vari di obbligazione fra tutti

i partecipanti all'impresa, ma non limita la sfera della loro libertà

individuale né i diritti inerenti alla loro persona.

L'appartenenza alla famiglia colonica del singolo individuo avente

piena capacità giuridica non è coattiva, ma espressamente o

tacitamente volontaria. La cessazione di appartenenza alla famiglia o

comunque la modificazione della composizione di questa, che la legge

espressamente prevede all'art. 2142 del codice civile ed all'art. 7

della legge 15 settembre 1964, n. 756, può incidere sul rapporto

contrattuale con conseguenze puramente patrimoniali solo in quanto sia

compromesso il raggiungimento del fine economico del rapporto

mezzadrile e cioè la coltivazione del fondo, ma non ha alcun effetto

sulla personalità dei singoli membri della famiglia colonica.

I poteri di rappresentanza che la legge conferisce al capo della

famiglia colonica, designato o riconosciuto come tale per atto di

volontà espresso o tacito di coloro che si costituiscono in famiglia

colonica o si riconoscono far parte di questa, attengono, per quanto

riguarda i singoli membri, ai rapporti di mezzadria nei confronti del

concedente e di terzi, e cioè ai rapporti di collaborazione nella

coltivazione del fondo e in quelli relativi alla raccolta, alla

divisione, al commercio dei prodotti. Si svolgono pertanto nella sfera

di interessi patrimoniali e non implicano un illegittimo potere

autoritativo sulle persone dei componenti la famiglia colonica.

Anche la direzione dei lavori agricoli attiene alla coltivazione

del fondo nell'interesse comune e trova la sua base nel rapporto

societario costituito tra coloro che volontariamente compongono la

famiglia colonica. La struttura di questa non importa una

disuguaglianza giuridica tra i suoi membri, essendo riconosciuti e

tutelati in ugual misura i diritti di ciascuno di essi, ma attua nel

suo interno una distribuzione di funzioni, necessaria alla coltivazione

del fondo e al soddisfacimento dell'interesse comune.

L'obbligo del capo di perseguire, nella sua qualità di

rappresentante legale, l'interesse comune della famiglia colonica,

costituisce un principio di tutela dei diritti di questa. Ove agisca

contro gli interessi del gruppo, i singoli potranno sempre chiedere,

alle condizioni di cui all'art. 1394 del codice civile, l'annullamento

del rapporto obbligatorio costituito nei confronti di terzi senza

subirne le conseguenze dannose, così come potranno chiedere nei

confronti del capo della famiglia, eventuali risarcimenti.

3. - L'esatta configurazione giuridica del rapporto di mezzadria

consente di escludere che le norme denunziate violino i principi

invocati della Costituzione.

Non contrastano con gli artt. 2, 3, 4, secondo comma, della

Costituzione, in quanto il far parte di una famiglia colonica non

implica alcuna limitazione dei diritti inviolabili che la Costituzione

garantisce, né costituisce alcuna disparità sociale e giuridica nei

confronti degli altri cittadini, né limita la scelta dell'individuo a

svolgere attività o funzioni che concorrano al progresso materiale o

spirituale della società.

Né è esatto che i principi costituzionali sarebbero violati, in

quanto al membro della famiglia colonica non sarebbe riconosciuto

nessun diritto per ciò che riguarda il proprio rapporto di lavoro.

L'esercizio dei poteri di rappresentanza del capo, consentito

nell'interesse e nell'utilità del gruppo, mostra come la tutela dei

rapporti lavorativi dei singoli sia pienamente attuata.

Del pari le norme denunziate non risultano violare il principio di

cui all'art. 16, comma secondo, della Costituzione in quanto

l'appartenenza alla famiglia colonica non esclude la libertà del

singolo di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi. È

evidente che la variazione della famiglia colonica ai sensi dei citati

artt. 2142 cod. civ. e 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756, non è

affatto esclusa o vietata, ma, solo nel caso che risulti compromessa la

normale conduzione del fondo, potrà avere conseguenze di natura

meramente patrimoniale.

Non risulta violato l'art. 24 della Costituzione in quanto le norme

impugnate non escludono la tutela giudiziaria dei diritti del singolo

membro della famiglia colonica anche nei confronti del capo di essa, e

nemmeno l'art. 29 in quanto non solo nessuna delle norme impugnate

afferma una soggezione della donna all'uomo, o fa a questa una

posizione di inferiorità nella famiglia colonica o esclude che una

donna possa assumere la posizione di capo della famiglia medesima, ma

nell'art. 7 della citata legge 15 settembre 1964, n. 756, è

espressamente dichiarato che il lavoro della donna è considerato

"equivalente a quello dell'uomo".

Nell'interno di determinate famiglie coloniche, anche in base ad

antichissime consuetudini, si riconoscono alla donna particolari poteri

di amministrazione e gestione ed anche di direzione di lavori domestici

e inerenti alla coltivazione del fondo.

4. - Va pertanto dichiarata l'infondatezza della questione di

legittimità costituzionale, sollevata dal giudice a quo, degli artt.

2141, 2142 e 2150 del codice civile e dell'art. 7 della legge 15

settembre 1964, n. 756, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, comma

secondo, 16, comma primo, 24, comma primo, e 29, comma secondo, della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2141, 2142 e 2150 del codice civile e dell'art. 7 della

legge 15 settembre 1964, n. 756 (norme in materia di contratti agrari),

in riferimento agli artt. 2, 3, 4, comma secondo, 16, comma primo, 24,

comma primo, e 29, comma secondo, della Costituzione sollevata

dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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