Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1968 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 39legge 339/1958

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2068, secondo

comma, del Codice civile e della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la

tutela del rapporto di lavoro domestico, promosso con ordinanza emessa

il 30 maggio 1966 dal pretore di Napoli nel procedimento civile

vertente tra Pasquariello Teodora e Sgrosso Guido, iscritta al n. 212

del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del

Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione del 26 maggio 1964, Teodora Pasquariello

conveniva in giudizio davanti al pretore di Napoli, Guido Sgrosso e,

premesso di avere prestato la propria opera quale lavoratrice domestica

a tutto servizio e di non avere ricevuto tutte le retribuzioni ed

attribuzioni ad essa spettanti, chiedeva la condanna del convenuto al

pagamento in di lei favore della somma di lire 172.690. Lo Sgrossi non

si costituiva in giudizio e perciò veniva dichiarato contumace.

Il pretore, con ordinanza del 30 maggio 1966, sollevava, d'ufficio,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2068, comma

secondo, del Codice civile e della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la

tutela del rapporto di lavoro domestico, in riferimento all'art. 39,

comma quarto, della Costituzione.

Osservava, circa la rilevanza della dedotta questione, che alla

specie erano applicabili le disposizioni denunciate e, solo se di

queste fosse stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, gli

artt. 2240 e seguenti del Codice civile.

A sostegno della non manifesta infondatezza, rilevava che l'art. 39

della Costituzione attribuirebbe ai sindacati il potere di

autoregolamentazione dei rapporti di lavoro, quale prima e tipica

manifestazione dell'attività sindacale: correlativamente la libertà

di organizzazione non sarebbe piena, ove non esistesse la libertà di

porre in essere contratti collettivi. Sarebbe perciò in contrasto con

l'art. 39, l'art. 2068, comma secondo, del Codice civile in quanto,

sottraendo alla disciplina del contratto collettivo il rapporto di

lavoro domestico, toglierebbe alle organizzazioni sindacali, quali

previste dalla Carta costituzionale, l'autonomia normativa che ad esse

sarebbe connaturale.

In secondo luogo, per il pretore, non sarebbe sostenibile

l'inapplicabilità dell'art. 39 al rapporto di lavoro domestico in

quanto "non è possibile una organizzazione sindacale dei datori di

lavoro", perché non ci sarebbe una impossibilità ed esisterebbero

semmai delle difficoltà superabili dal legislatore con idonei

strumenti e perché, anzi, la possibilità sarebbe data per ammessa

dallo stesso legislatore nella legge n. 339 del 1958.

Aggiunge ancora il pretore che, per escludere l'assoggettabilità

del rapporto di lavoro domestico alla contrattazione collettiva, non

giova dire che con questa lo svolgimento del rapporto sarebbe turbato,

perché ciò non si verifica ed anzi il contratto collettivo

costituisce un agile strumento rispondente alle esigenze sempre nuove

del mondo del lavoro, nonché un argine a facili abusi ad opera delle

parti dei contratti individuali.

Ed infine per il pretore non è sostenibile che l'art. 39 si

riferisce ai sindacati professionali e cioè ad organizzazioni di

soggetti appartenenti alla medesima categoria professionale, e che tale

categoria non è configurabile, quanto ai datori di lavoro, al di fuori

dell'impresa, perché il sindacato non deve necessariamente inerire ad

un'attività professionale relativa ad un'impresa e perché (qualora si

consideri compatibile con l'art. 39 il contratto collettivo

unilateralmente sindacale) non è necessario che la regolamentazione

collettiva riguardi rapporti bilateralmente professionali, e cioè

inerenti ad un'impresa.

Sarebbe viziata di illegittimità costituzionale, secondo il

pretore, come si è detto, anche la legge n. 339 del 1958, contenente

norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico. E ciò perché

codesto rapporto dovrebbe essere disciplinato dalla contrattazione

collettiva e quella legge sarebbe stata emessa proprio sul presupposto

che la materia del lavoro domestico fosse sottratta alla

regolamentazione collettiva. Per il pretore, sia che si segua la tesi

del potere sostitutivo o integrativo dello Stato (specie in caso di

mancata realizzazione in fatto della autonomia normativa dei sindacati)

e sia che si accolga invece la tesi della competenza ripartita e

complementare (che - a suo avviso - sarebbe maggiormente convincente),

lo Stato con la detta legge avrebbe invaso - e non in via transitoria -

una sfera che, in ogni caso, non può ritenersi di sua competenza.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata e notificata ed è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 26 novembre 1966.

Nel giudizio davanti a questa Corte, ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale

dello Stato, con atto depositato il 15 dicembre 1966.

L'Avvocatura dello Stato preliminarmente ha avanzato dubbi circa la

rilevanza della questione, osservando che nel difetto della normativa

regolatrice della materia di cui all'art. 39, comma quarto, della

Costituzione, e nella insussistenza, anche sul piano di fatto, di uno o

più sindacati che raggruppino le lavoratrici domestiche, la detta

questione sarebbe intempestiva e cioè irrilevante. Non sarebbe, per

altro, fondata e sufficiente la motivazione della rilevanza fornita dal

pretore perché l'asserita illegittimità costituzionale dell'art.

2068, comma secondo, riguarderebbe anche gli artt. 2240 e seguenti del

Codice civile, con la conseguenza che verrebbe a mancare qualsiasi

normativa concernente il lavoro domestico e l'eventuale dichiarazione

di illegittimità costituzionale della legge n. 339 del 1958 (che

avrebbe abrogato gli artt. 2240 e seguenti del Codice civile) non

porterebbe ad una reviviscenza della citata disciplina del Codice

civile, che, per altro, come si è detto, sarebbe comunque

costituzionalmente illegittima.

La rilevanza prospettata dal pretore sarebbe non attuale e quindi

non necessaria ai fini della decisione in relazione al rapporto dedotto

nel giudizio de quo.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe comunque

infondata. L'art. 2068 del Codice civile non vieta né preclude agli

appartenenti alla categoria di organizzarsi sotto forma di sindacati.

Si limita solo a stabilire che il rapporto di lavoro domestico resta

escluso dalla disciplina prevista e imposta dal Codice civile (che

presuppone l'ordinamento corporativo, cessato, quanto meno, con

l'entrata in vigore della Costituzione). Il divieto posto dall'art.

2068, comma secondo, è totalmente irrilevante per ciò che concerne la

nuova disciplina dei rapporti di lavoro. E potrebbe comportare

l'illegittimità costituzionale della disposizione solo se, attuandosi

il regime sindacale in base all'art. 39, il rapporto di lavoro

domestico dovesse, senza una adeguata giustificazione, essere sottratto

alla regolamentazione collettiva. Allo stato, ogni questione in

proposito è vuota di contenuto e si appalesa puramente accademica ed

astratta.

Del pari, la legge n. 339 del 1958 è pienamente legittima. In

atto, secondo l'Avvocatura dello Stato, non può dirsi vietato al

legislatore di disciplinare con legge una materia che per la sua

estensione ha assunto un'importanza sociale di carattere cogente. E non

ha pregio quanto dice il pretore, che detta legge non ha carattere

transitorio. Per giudicare della legittimità costituzionale delle

relative disposizioni, infatti, occorre rifarsi al momento in cui

verrà emessa la normativa ex art. 39 e sempre che quelle disposizioni

non dovessero essere abrogate.

Pertanto, l'Avvocatura dello Stato ha concluso perché fosse

dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale

proposta con l'ordinanza in epigrafe. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Napoli ha ritenuto che la sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del Codice

civile e della legge 2 aprile 1958, n. 339, in riferimento all'art. 39,

comma quarto, della Costituzione, fosse rilevante, assumendo puramente

e semplicemente che alla specie fossero applicabili quelle disposizioni

e, solo qualora di esse dovesse essere dichiarata la illegittimità

costituzionale, la diversa normativa di cui agli artt. 2240 e seguenti

del Codice civile.

Il controllo della Corte sulla rilevanza della dedotta questione va

condotto non in relazione alle disposizioni denunciate,

complessivamente considerate, sibbene, separatamente, e a proposito

della legge n. 339 del 1958. Non può essere trascurato, infatti, che

se anche l'art. 2068, comma secondo, disponendo che non possono essere

regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro che abbiano ad

oggetto prestazioni di servizi di carattere domestico, si pone come

presupposto e logico antecedente della legge n. 339 del 1958 (nonché

di tutte le altre disposizioni normative, contenute nel Codice civile o

in leggi speciali), ai fini della decisione della causa di cui si

tratta, rileva il contenuto negativo del precetto che in quell'articolo

si contiene. Con l'art. 2068, comma secondo, il legislatore, infatti,

si rivolge alle associazioni sindacali, dotate di autonomia collettiva

con efficacia generale, e vieta alle stesse che si possano servire

dello strumento, sia pure ad esse connaturale, del contratto

collettivo, e però non detta alcuna disposizione destinata ad operare

direttamente nei confronti dei consociati. Conseguentemente, codesta

disposizione può dirsi disapplicata se ed in quanto, nella materia di

cui si tratta, intervenga un contratto collettivo con efficacia

generale.

Nel giudizio pendente davanti al pretore di Napoli dall'attrice non

è stato invocato alcun contratto collettivo, né il pretore ha

ritenuto che il caso dovesse essere deciso sulla base di disposizioni

contenute in un contratto collettivo. Anzi è nella ordinanza

l'espressa, e sopra ricordata, affermazione che alla specie fossero

applicabili solo disposizioni legislative (del Codice civile e della

legge speciale).

E ciò significa che nella specie il divieto di regolamentazione

collettiva non ha alcun rilievo attuale.

La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale

del detto art. 2068, comma secondo, non può farlo in astratto o in

ipotesi, ma deve procedervi tenendo conto della rilevanza della

questione ai fini della decisione della controversia di cui si tratta.

Così operando, non può non immediatamente constatare che, in ordine

all'art. 2068, comma secondo, la sollevata questione non è rilevante.

Il pretore si è posto altresì il problema della rilevanza, in

relazione alla legge n. 339 del 1958, dettata per il rapporto di lavoro

domestico di almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di

lavoro. Al riguardo, come si è sopra ricordato, ha osservato che alla

specie è applicabile la normativa di cui alla legge n. 339 del 1958 e

che se questa venisse dichiarata illegittima, si dovrebbe far ricorso

alla "diversa normativa prevista dagli artt. 2240 e segg. del Codice

civile, attualmente applicabile al lavoro domestico che impegni il

lavoratore per meno di quattro ore al giorno".

Nonostante il rilievo messo dall'Avvocatura dello Stato, che non

ha, per altro, sollevato una questione preliminare in proposito e

secondo cui la questione non è tempestiva e si appalesa cioè

irrilevante, perché manca la disciplina legislativa dell'autonomia

sindacale (ex art. 39, comma quarto) e non ci sono sindacati di

prestatori di lavoro domestico, la Corte è dell'avviso che la

motivazione offerta sul punto dal pretore, in ordine alla rilevanza,

sia sufficiente e che quindi non sia consentita alcuna indagine al

riguardo.

Rimane in tal modo superato il (diverso e ulteriore) profilo della

critica mossa dall'Avvocatura dello Stato diretta a contestare la

rilevanza della dedotta questione, in quanto, se fossero valide le

ragioni avanzate dal pretore, l'illegittimità costituzionale

travolgerebbe anche la normativa di cui agli artt. 2240 e seguenti del

Codice civile e si verrebbe a constatare la "inesistenza di una

qualsiasi normativa concernente il lavoro domestico". La eventuale

mancanza, originaria o sopravvenuta, di una disciplina specifica della

materia, infatti (a parte la non incidenza di essa sul giudizio di

legittimità costituzionale) non lascerebbe il rapporto de quo privo di

regolamentazione: soccorrerebbero in ogni caso le ordinarie fonti

normative o contrattuali.

2. - La questione di legittimità costituzionale della legge n. 339

del 1958 non è fondata.

Circa i rapporti tra la legge e il contratto collettivo (quale è

previsto dall'ultimo comma dell'art. 39 della Costituzione), la Corte

ha avuto occasione di pronunciarsi con la sentenza n. 106 del 1962.

In relazione alla specie però non si può fare a meno di rilevare

la mancata attuazione dell'art. 39, ultimo comma, della Costituzione e

l'assenza e di sindacati registrati e di contratti collettivi, con

efficacia generale, posti in essere a sensi di quella disposizione. E

perciò appare necessario che la questione di legittimità

costituzionale vada esaminata con riferimento a norme o principi

costituzionali in atto operanti.

In un sistema, quale è quello attuale, caratterizzato da ampia

libertà sindacale, sia per la costituzione di associazioni che per la

iscrizione alle stesse, e da un'autonomia collettiva, destinata ad

ingenerare direttamente effetti solo tra le parti contraenti,

l'intervento del legislatore nella e per la disciplina dei rapporti

individuali di lavoro subordinato è nella logica del sistema, e si

presenta quanto mai opportuno e addirittura essenziale per la tutela di

dati interessi, pubblici o collettivi con norme cogenti ovvero per la

tutela di altri interessi, pubblici o privati, con norme suppletive o

dispositive.

La legge n. 339 del 1958 è l'espressione di codeste esigenze. E le

disposizioni che la compongono, e che ad esse obbediscono, stanno a

testimoniare l'opportunità o la necessità della presenza della legge,

come fonte di diritto, in un settore dell'attività umana che, seppure

tendenzialmente portato a costituire anche oggetto dell'autonomia

collettiva, sia da questa in fatto trascurato, in tutto o in parte, o

negletto, ovvero evidenzi interessi bisognevoli di una tutela

inderogabile dalla volontà delle parti del contratto collettivo o di

quello individuale.

Non c'è bisogno per ciò di scendere ad un esame (per altro non

prospettato dall'ordinanza) della legittimità costituzionale delle

singole disposizioni di detta legge. Basta dire che è pienamente

legittimo, per le ragioni sopra dette, il mezzo o strumento di

produzione normativa e che in quelle disposizioni difetta qualsiasi

negazione o violazione della libertà sindacale e della connessa

possibilità, per le associazioni sindacali, di porre, entro i limiti

consentiti, regole impegnative per i propri iscritti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2068, comma secondo, del Codice civile, sollevata con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 39, comma quarto,

della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la tutela del

rapporto di lavoro domestico, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento all'art. 39, comma quarto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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