Art. 2067 c.c. — Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Circa le sanzioni da applicarsi in caso di inosservanza delle norme prevedute in questo caso, resta ferma quantunque il codice non ne faccia espressa menzione, la disposizione dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, u. 163. secondo la quale si applicano le norme relative ai contratti collettivi di lavoro. DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO E DELLE NORME EQUIPARATE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 812
Il contratto collettivo di lavoro, sotto l'aspetto normativo, trova nel codice un'organica disciplina la quale, pur essendo sostanzialmente conforme all'ordinamento in vigore, attinge anche alla larga elaborazione che l'istituto ha avuto nella dottrina e nella pratica giurisprudenziale. Nell'ordinamento vigente l'istituto conserva il carattere fondamentale impressogli dalla legge sindacale del 3 aprile 1926. n 563. e dal R. decreto 1° luglio 1926. n. 1130, ma in alcuni punti è stato modificato da leggi posteriori. Ne risulta una disciplina che rende talvolta disagevole la ricerca della norma applicabile al caso concreto. Inoltre è da rilevare che, nonostante i numerosi interventi legislativi, regna tuttora incertezza nella soluzione di alcuni delicati problemi rimasti affidati ai responsi non sempre univoci della giurisprudenza. Nel regolare la materia di questo capo il codice ha inteso sceverare le norme fondamentali, coordinarle strettamente tra loro ed apportarvi quelle modificazioni e integrazioni che servono ad eliminare questioni e a rendere quindi più chiaro il significato della legge.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 813
L'art. 2067 ribadisce il concetto che la stipulazione del contratto collettivo di lavoro è funzione pubblica demandata alle associazioni professionali. Al riguardo giova ricordare che l'ordinamento sindacale vigente fino al 1934 stabiliva, per la stipulazione del contratto collettivo, un sistema di controlli (autorizzazioni e ratifiche), che subordinava l'attività delle associazioni di grado inferiore al consenso di quelle di grado superiore. Inoltre l'associazione di grado superiore, in virtù dello statuto poteva sostituirsi, anche permanentemente, nella stipulazione del contratto collettivo a quella inferiore. Contro questo sistema che aveva determinato l'atrofia delle associazioni di grado semplice, ha reagito la legge 5 febbraio 1934, disponendo che le associazioni collegate da una corporazione sono autonome nel campo sindacale (art. 7). In relazione a questo principio furono emanati i nuovi statuti delle associazioni professionali, i quali riconoscono solo alle federazioni nazionali di categoria e, entro una sfera ben definita, alle confederazioni la potestà di stipulare i contratti collettivi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 814
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2067 · fonte del testo
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