Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/04/1969 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2068, secondo

comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio

1968 dal pretore di Brindisi nel procedimento civile vertente tra

Cipolla Maria e Fanelli Luigi, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del

20 aprile 1968.

Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione

del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con citazione del 21 settembre 1967, proposta col rito speciale

delle controversie individuali di lavoro, Maria Cipolla conveniva in

giudizio davanti al pretore di Brindisi Luigi Fanelli e, premesso di

aver lavorato alle sue dipendenze quale domestica dal 10 maggio 1966

(data questa successivamente corretta in quella del 10 maggio 1963) al

23 luglio 1967, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in di

lei favore della somma di lire 295.369 per retribuzioni ed indennità

non percepite.

Il Fanelli contestava l'ammissibilità e la fondatezza delle

domande dell'attrice, deducendo preliminarmente che le stesse sarebbero

state irritualmente proposte in violazione degli articoli 429 e 2068

del Codice civile e che esso convenuto sarebbe privo di legitimatio ad

causam, ed assumendo nel merito che, avendo la Cipolla lavorato alle

dipendenze della moglie di esso convenuto per non più di due ore e

mezzo al giorno, alla specie non si sarebbe potuto applicare la legge 2

aprile 1958, n. 339, invocata ex adverso.

Successivamente i procuratori delle parti chiedevano d'accordo che,

a sensi dell'art. 446 del Codice di procedura civile, venisse disposto

il passaggio dal rito speciale al rito ordinario e si desse corso

all'attività istruttoria.

Il pretore, con ordinanza fuori udienza del 29 gennaio 1968,

dichiarava preliminarmente di non ritenere di aderire alla richiesta

del mutamento del rito avanzata dai procuratori.

Premesso che l'art. 2068, comma secondo, sottrae espressamente alla

disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti

prestazioni a carattere domestico, con la conseguente inapplicabilità

del rito speciale alle controversie derivanti da quei rapporti,

assumeva che codesta limitazione non troverebbe alcun fondamento nel

sistema costituzionale vigente e sarebbe stata sicuramente eliminata

dalla solenne proclamazione della libertà sindacale di cui all'art. 39

della Costituzione.

L'art. 2 della legge n. 339 del 1958, inoltre, prevedendo che

dell'avviamento al lavoro del personale domestico, possono occuparsi le

associazioni di categoria a carattere nazionale, costituirebbe una

conferma, e della possibilità di costituzione di associazioni

sindacali anche nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, e della

conseguente possibilità di stipula di contratti collettivi.

Infine, il divieto contenuto nel secondo comma del citato art.

2068, oltre che con l'art. 39, contrasterebbe con il principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: tale divieto,

infatti, determinerebbe una discriminazione non giustificata tra

categorie di prestatori di opera, escludendo, in particolare, i

prestatori di lavoro domestico dal rito speciale previsto per le

controversie individuali di lavoro.

Conseguentemente il pretore sollevava, d'ufficio, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del Codice

civile in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 20 aprile 1968.

Nel giudizio davanti alla Corte non si è costituita nessuna delle

parti private e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei Ministri. La causa viene, pertanto, decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Brindisi, chiamato a pronunciarsi sulla

richiesta di passaggio dal rito speciale previsto per le controversie

individuali di lavoro a quello ordinario, avanzata concordemente dai

procuratori delle parti in causa, ha, con sufficiente motivazione,

giudicato pregiudiziale la risoluzione della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del Codice civile, in

riferimento agli artt. 3 e 39, della Costituzione. L'applicabilità

alla specie dell'art. 446 del Codice di procedura civile, infatti,

presuppone che il rapporto di lavoro domestico rientri tra i "rapporti

di lavoro e di impiego che sono o possono essere disciplinati da

contratti collettivi o da norme equiparate" e che, quindi, la relativa

controversia rientri tra quelle individuali di lavoro, per le quali, a

sensi dell'art. 429 dello stesso Codice, deve essere seguito il rito

speciale. Conseguentemente, si appalesa necessario porre e decidere la

anzidetta questione di legittimità costituzionale.

2. - La Corte, con la sentenza n. 101 del 1968, ha dichiarato

inammissibile, per difetto di rilevanza, la stessa questione sollevata

(solo) in riferimento all'art. 39, comma quarto, della Costituzione,

argomentando dal fatto che l'articolo 2068, comma secondo, del Codice

civile sottrae alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di

lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico e che nel

giudizio a quo non era stata prospettata o accertata l'applicabilità

alla specie di alcun contratto collettivo operante nel settore del

lavoro domestico.

Con quella sentenza si è affermato che con l'art. 2068, comma

secondo, il legislatore "si rivolge alle associazioni sindacali, dotate

di autonomia collettiva con efficacia generale, e vieta alle stesse che

si possano servire dello strumento, sia pure ad esse connaturale, del

contratto collettivo, e però non detta alcuna disposizione destinata

ad operare direttamente nei confronti dei consociati". E si è ritenuto

di dover constatare "la mancata attuazione dell'art. 39, ultimo comma,

della Costituzione e l'assenza e di sindacati registrati e di contratti

collettivi, con efficacia generale, posti in essere a sensi di quella

disposizione".

Non si è per altro escluso che nell'art. 39, considerato nella sua

interezza, risieda la garanzia costituzionale anche per l'autonomia

collettiva delle associazioni sindacali operanti secondo le norme ed i

principi di diritto privato.

3. - Con l'ordinanza di rimessione, come si è sopra ricordato, la

detta questione di legittimità costituzionale è stata prospettata in

riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.

Il divieto, contenuto nell'art. 2068, comma secondo, in primo luogo

urterebbe - secondo il pretore di Brindisi - contro il principio di

eguaglianza, perché "pone una discriminazione non giustificata tra

prestatori d'opera, escludendo - in caso di tutela giurisdizionale dei

diritti derivanti dai rapporti di lavoro - la categoria degli addetti

ai servizi domestici dal rito del lavoro, che gli artt. 445 e 446 del

Codice di procedura civile qualificano "speciale", attese le notevoli

particolarità del procedimento e del trattamento tributario".

La questione, proposta in codesti termini, appare fondata.

La Corte, con la ricordata sentenza n. 101 del 1968, non ha mancato

di dare atto che il settore del lavoro domestico, disciplinato ex

legge, è "tendenzialmente portato a costituire anche oggetto

dell'autonomia collettiva".

Anche se a proposito del tipico e caratteristico modo di essere del

rapporto di lavoro subordinato, e cioè del lavoro nella impresa,

esistono segni, anche recenti, dell'intervento legislativo dello Stato,

risultano, del pari concretamente, elementi e indizi nel senso sopra

rassegnato nel campo del lavoro domestico. L'esistenza di una

disciplina legislativa, risultante dalle norme del Codice civile e

soprattutto da quelle della legge 2 aprile 1958, n. 339, denuncia e

conferma l'orientamento diretto a sostituire o integrare l'autonomia

privata in materia di lavoro domestico, ma nel contempo non esclude e

addirittura prospetta come eventuale e possibile l'autonomia

collettiva, di diritto privato, nella stessa materia. In particolare,

la legge n. 339 del 1958 prevede, per i lavoratori domestici,

"associazioni di categoria a carattere nazionale" (art. 2, comma

secondo) e "associazioni sindacali di categoria" (articoli 11, comma

secondo, e 12, comma secondo), e per i datori di lavoro (domestico),

"associazioni rappresentative delle famiglie" (art. 11, comma secondo),

(anche se, nel successivo art. 12, la detta parte è espressa da

"persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze").

Questi sono, come si è detto, elementi o indizi della già

rilevata tendenza, che consentono, anche allo Stato, di considerare i

lavoratori domestici come una categoria professionale, nei cui

confronti, pur nell'attuale mancanza di associazioni sindacali

tipicamente portatrici degli interessi della contrapposta categoria,

non può negarsi il ricorso all'autodisciplina collettiva.

Non esistono, in atto, contratti collettivi per lo specifico

settore del lavoro domestico, ma, nonostante le difficoltà obiettive,

se ne stanno costituendo i presupposti, di modo che appare logica e

prevedibile la possibilità che i rapporti di lavoro concernenti

prestazioni di carattere domestico vengano disciplinati da contratti

collettivi, con la conseguenziale rilevanza delle relative

controversie, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 429, n. 1, del

Codice di procedura civile.

E ciò, ad avviso della Corte, è sufficiente perché la

limitazione posta dall'art. 2068, comma secondo, valutata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, si risolva in un trattamento

della categoria dei lavoratori domestici, differenziato nei confronti

degli altri lavoratori subordinati e privo di una razionale e adeguata

giustificazione.

4. - La riconosciuta fondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, in riferimento all'art. 3

della Costituzione esime la Corte dall'esaminare l'altro e distinto

profilo di illegittimità, prospettato in riferimento all'art. 39 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2068, comma

secondo, del Codice civile nella parte in cui dispone che sono

sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro

concernenti prestazioni di carattere domestico.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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