Si considerano associazioni stipulanti quelle che hanno sottoscritto gli accordi ed i contratti collettivi o che abbiano ad essi aderito. Nell'emanare le norme di cui all'articolo 1 della presente legge il Governo dovra' uniformarsi anche ai contratti integrativi provinciali, cui abbiano fatto rinvio contratti collettivi nazionali od a quei contratti collettivi stipulati in sede provinciale da associazioni affiliate ad associazioni aventi carattere nazionale che non prevedano nel caso di esistenza di norme nazionali, condizioni inferiori per i lavoratori.

Testo vigente dal 18 settembre 1959

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 35/1963

    Questione infondata
    16 marzo 1963

    Vedi: 26/63

    Art. 39 cost. · Art. 76 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 106/1962

    Illegittimità dichiarata
    19 dicembre 1962

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, recante "norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori" in riferimento agli artt. 3, 39, 71, 76 e 77 della Costituzione; dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel…

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 71 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1959-07-14;741~art4 · fonte del testo

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