Codice civile

Art. 192 c.c. — Rimborsi e restituzioni

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Riguardo ai beni dotali il marito e' tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, ed e' responsabile delle prescrizioni incorse e delle usucapioni compiute.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 192 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11599/2026

    28 aprile 2026

    In caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione.

    Art. 192 c.c. · Art. 194 c.c. · Art. 820 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20793/2025

    23 luglio 2025

    Il principio generale dell'accessione ex art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, cosicché la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è, a sua volta, proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che ha contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere, nei confronti dell'altro coniuge, le somme spese a tal fine.

    Art. 192 c.c. · Art. 177 c.c. · Art. 191 c.c. · Art. 934 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art192 · fonte del testo

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