Art. 1799 c.c. — Obblighi, diritti e poteri del sequestratario
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Rinviata al codice di procedura civile la disciplina del sequestro giudiziario, il nuovo codice, in conformità di quello precedente, non ha voluto ampliare la figura del sequestro convenzionale in modo da consentirlo, oltre che nel caso di controversia, anche in ogni altra ipotesi che possa consigliare lo spossessamento della cosa da parte nell'attuale detentore; alle esigenze prospettate si provvede con la disposizione dell'art. 1773 che regola, come si è visto (n. 727), il deposito in funzione di garanzia dell'interesse di terzi. Oggetto del contratto può essere sia una cosa singola, sia un complesso di cose, come un'azienda o anche un intero patrimonio (art. 1798). Ciò in relazione alle esigenze pratiche che già hanno avuto riconoscimento nella giurisprudenza, ed in coerenza con quanto dispone il codice di procedura civile (art. 670, n. 1) per il sequestro giudiziario. A differenza del codice del 1865, che presumeva gratuito il contratto, ma permetteva la stipulazione di un compenso, con maggiore aderenza alla realtà delle cose si è stabilito che il contratto deve intendersi retribuito, salvo patto contrario (art. 1802). Dato poi lo scopo particolare del contratto medesimo, chiaramente individuato nell'art. 1798, si è lasciato alle parti di determinare gli obblighi, i diritti ed i poteri del sequestratario (art. 1799). Soltanto in mancanza di pattuizioni al riguardo, si applicano le disposizioni della legge circa la custodia e la facoltà, in speciali contingenze, di alienare i mobili, e circa l'obbligo di amministrare le cose depositate, siano mobili che immobili; obbligo che, in certi casi, quando si tratta, ad esempio, di un'azienda, è in funzione diretta della custodia. Per quanto concerne invece la liberazione del sequestratario, seguendo il sistema del codice abrogato, si distinguono due momenti: quello precedente e quello successivo alla definizione della controversia inerente alla cosa. Nel primo caso la liberazione non può derivare che dall'accordo delle parti o da giusti motivi; nel secondo dalla sentenza del magistrato (art. 1801). A garanzia dei diritti spettantigli, il sequestratario ha privilegio sulle cose che detiene (art. 2761, terzo comma). DEL COMODATO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 733
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1799 · fonte del testo
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