Nell'art. 1775 si è riprodotta soltanto la norma contenuta nel primo comma dell'art. 1852 del codice civile del 1865, e, in conformità dello stesso, si è disposto che il depositario è tenuto a restituire, con la cosa, gli accessori di questa, consistenti nei frutti percepiti. Per i frutti percipiendi è questione di responsabilità, non di restituzione. Non si è riprodotto il secondo comma del suddetto art. 1852 cod. civ. abrogato, relativo agli interessi sul denaro depositato, perchè superfluo. Infatti se si tratta di deposito regolare, gli interessi sono dovuti soltanto dalla costituzione in mora (articolo 1219, primo comma), ovvero dalla conversione in proprio uso che del danaro il depositario abbia fatto, violando i suoi doveri e incorrendo in responsabilità (art. 1219, secondo comma, n. 1); se invece si tratta di deposito irregolare, in base al combinato disposto degli articoli 1782, secondo comma, e 1815, sono dovuti gli interessi compensativi, come per le somme mutuate, indipendentemente da costituzione in mora. Del deposito in albergo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 730